L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta per fornire alcuni chiarimenti in materia di tracciabilità delle spese detraibili nella misura del 19%.
Dal 1° gennaio 2020, si ricorda che al fine di poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% è necessario eseguire il pagamento a mezzo di:
– bonifico bancario o postale;
– altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, come ad esempio: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
E’ anche possibile utilizzare la carta di credito intestata al coniuge, a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa (circostanza che si ritiene soddisfatta ove la carta di credito si appoggi ad un conto corrente cointestato tra i coniugi).
In generale, l’onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, a prescindere dall’esecutore materiale del pagamento, a condizione che sia possibile assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
In questi casi, il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile”:
– mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA;
– in mancanza, mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In questo caso è importante che quest’ultimo annoti sul documento che rilascia che il pagamento è avvenuto con il mezzo tracciabile, indicando se assegno, carta di credito, bancomat, ecc.
Gli oneri possono essere pagati anche tramite un’applicazione di pagamento via smartphone (in questi casi, oltre al documento fiscale che attesta l’onere sostenuto è necessario possedere l’estratto del conto corrente cui l’app si appoggia e, se dall’estratto conto non emergono le informazione sul beneficiario del pagamento, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app).
Ricordiamo che la tracciabilità non si applica per:
• l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;
• prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Dalla parte di chi percepisce le somme, ovvero, medici, strutture sanitarie private non accreditate, veterinari, cliniche veterinarie e altri soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la precompilata, compreso il sistema STS, vi è l’obbligo di inviare solo le spese detraibili che i contribuenti hanno pagato con mezzi tracciati, escludendo quelle pagate in contanti e questo con effetto per tutte le spese sostenute dal 1° gennaio 2020.
Conviene adottare sistemi (anche informatici) che abbinino da subito l’incasso al documento fiscale, inserendo su fattura, ricevuta o scontrino la dicitura “pagamento tracciato” quando l’incasso non avviene in contanti.
Sono esclusi i soggetti che erogano beni e servizi sanitari esenti da tracciatura, i quali trasmetteranno tutti i dati, senza dover verificare le modalità di incasso (ad esempio, le farmacie, i rivenditori di medicinali e dispositivi medici, le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate al Ssn).
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