In questa finestra informativa, intendiamo evidenziare l’importanza nei prossimi giorni di operare correttamente una scelta, che dovrà essere oggetto di attenta analisi e valutazione per le Associazioni senza scopo di lucro che vorranno adeguatamente posizionarsi nel mondo no profit.
Il legislatore della riforma degli Enti del terzo settore (ETS) ha dedicato particolare attenzione e concesso grandi agevolazioni alle Associazioni di promozione sociale (APS) e alle Organizzazioni di volontariato (ODV).
Pur senza entrare nel dettaglio delle agevolazioni fiscali (per le quali si attende l’autorizzazione della Commissione UE), è importante sottolineare alcuni vantaggi che sono stati riservati a queste due categorie di ETS, alle quali, lo ricordiamo, sono state dedicate due delle sette sezioni del Registro unico del terzo settore (RUNTS), a proposito del quale, proprio in questi giorni vi è stato il parere positivo della Conferenza Stato-Regioni al decreto ministeriale per il quale si attende solo la registrazione alla Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un traguardo fondamentale che consentirà agli enti non profit di acquisire la nuova qualifica di ente del Terzo settore (Ets), disponendo per la prima volta di un sistema di pubblicità unitario.
Esaminiamo alcuni vantaggi che, se non fossimo in presenza di Enti no profit, non esiteremmo a definire “di mercato” o “competitivi”.
• Le attività delle APS possono essere rivolte indifferentemente a favore degli associati, di loro familiari o di soggetti terzi e devono essere svolte in prevalenza attraverso l’impiego di volontari associati.
• Nelle APS si considerano non commerciali sia le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi in attuazione degli scopi istituzionali sia le vendite di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, a condizione che la vendita sia svolta direttamente dall’ente senza intermediari e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
• Le Aps sono gli unici enti nel Terzo settore per i quali si considerano non commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi. Un aspetto, questo, che potrebbe essere determinante nella scelta di alcuni enti associativi, poiché le associazioni culturali e di formazione extra-scolastica saranno escluse da questa possibilità (finora concessa), per cui se vorranno mantenere un’agevolazione analoga a quella attuale dovranno necessariamente acquisire la veste di Aps.
• Dopo l’autorizzazione della Commissione UE, per le attività svolte con modalità commerciali (in via secondaria), le Aps con ricavi annui inferiori a 130mila euro potranno optare per un regime di tassazione più vantaggioso rispetto agli altri Ets, determinando il reddito di impresa in via forfettaria con applicazione di un coefficiente di redditività del 3%.
• Le Convenzioni: le amministrazioni pubbliche potranno sottoscrivere con le ODV e le APS, iscritte da almeno 6 mesi nel RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
• I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza: questi servizi possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle ODV, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, aderenti ad una rete associativa, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà’, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
• Condizioni comuni ai due punti precedenti: le convenzioni prevederanno il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli Enti, ma è ovvio che i lavoratori che ruotano intorno alle strutture associative rientrano tra le “spese effettivamente sostenute”, laddove tali risorse siano determinanti per il funzionamento dell’Associazione e per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Inoltre, le norma prevedono (e non poteva essere diversamente) che la scelta delle ODV e delle APS cui affidare i servizi sarà fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, e mediante procedure comparative. Infine, è previsto che le APS ed ODV dovranno essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, e alle finalità perseguite, e dimostrare adeguate capacità tecnico-professionali, intese come concrete capacità di operare e realizzare l’attività oggetto della convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.
• Con i recenti provvedimenti contro la crisi economica da Covid 19 sono state definite le aree di attività e i beneficiari per l’assegnazione al Terzo settore di un fondo da cento milioni di euro. Gli obiettivi a cui saranno destinati i fondi sono: contrasto alla povertà, agricoltura sostenibile, salute e benessere, educazione, uguaglianza di genere, dignità lavorativa e crescita economica. Queste misure si inseriscono in un più ampio contesto di interventi a fondo perduto a favore del non profit. In diversi interventi della stampa specializzata è stato sottolineato che a beneficiarne saranno in prima battuta proprio le APS e le ODV.
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