Sembra in dirittura di arrivo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Dovrebbe tradursi in pratica, così, uno dei capitoli fondamentali della riforma del Terzo settore, ovvero la creazione di un unico registro nazionale, pubblico e telematico, che sostituirà una miriade di registri nazionali e locali delle organizzazioni non profit.
L’iscrizione al Registro non sarà obbligatoria, ma gli enti che decideranno di entrarvi, potranno accedere ai nuovi regimi fiscali agevolati previsti dalla riforma (soprattutto per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale) e al cinque per mille dell’Irpef, che in futuro sarà riservato, nell’ambito del “volontariato”, ai soli enti iscritti al Registro unico.
Per la piena attuazione dei nuovi regimi fiscali serve comunque l’autorizzazione della Commissione europea.
Tuttavia, nelle more, riteniamo importante dedicare una breve sintesi ad una forma di Associazione che la riforma ha particolarmente privilegiato, ovvero le Associazioni di promozione sociale (APS), riservando ad un prossimo intervento la trattazione dell’altra forma di associazione “privilegiata”, ovvero le Organizzazioni di volontariato (ODV).
Le APS sono associazioni, riconosciute o non riconosciute, costituite da un numero non inferiore a 7 persone fisiche per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Non rientrano tra le APS i circoli privati e le associazioni, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Le APS per ottenere l’iscrizione nei registri regionali devono dimostrare di avere operato da almeno 1 anno.
Tornando all’attività da svolgere, le APS devono esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale (elencate nel CTS), per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e l’attività deve essere svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e tali prestazioni devono avvenire in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, ma ciò non è possibile se gli associati operano da volontari. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività (associati o meno) non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Ricordiamo che le APS non possono distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.
Le APS iscritte ai Registri regionali possono accedere ai contributi pubblici, stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche e accedere al 5 per mille delle imposte sui redditi dei cittadini.
Si evidenzia che per le APS è prevista la decommercializzazione di attività, effettuate in diretta attuazione di scopi istituzionali, svolte nei confronti di associati e dei familiari conviventi degli associati, ma a condizione si conformino a specifiche clausole, inserite nell’atto costitutivo o nello statuto.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in cui perverrà l’autorizzazione da parte della Commissione europea per le APS, in alternativa al regime forfetario, si potrà applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, un particolare e vantaggioso regime forfetario, in base al quale il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3%.
Ai fini IVA le APS beneficiano dell’esclusione da IVA per le quote e i contributi versati dagli associati, così come sono escluse da IVA anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese dalle APS dietro corrispettivo specifico nei confronti di soci, associati, partecipanti, purché effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.
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