In un paese come l’Italia, in cui la componente dell’impegno sociale e del volontariato rappresenta un capitolo ricco della nostra economia, il Decreto Legge ‘Cura Italia’ n. 18 del 17/03/2020 ha voluto ‘rafforzare’ l’aspetto agevolativo per tutte quelle erogazioni liberali da parte di persone fisiche, enti non commerciali e imprese, con il fine di sostenere sempre di più l’intero sistema sanitario nazionale per arginare l’emergenza COVID-19. In Italia infatti, in periodi di normalità, un italiano su due fa almeno una donazione all’anno; un quarto dei nostri concittadini è donatore regolare, e lo fa più di due volte l’anno (Nando Pagnoncelli, La penisola che non c’è, Mondadori 2019). Dati che danno l’idea dei capitali che in questi giorni stanno circolando verso soggetti impegnati costantemente nella lotta contro il virus. Pertanto, l’inserimento di tale agevolazione all’interno del Decreto ha un intento premiale da parte del Governo, che si aggiunge alle già innumerevoli campagne che in questo periodo, medici, personaggi famosi, enti, famiglie e singoli cittadini stanno portando avanti per fini sociali.
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, vi è la possibilità di portare in detrazione il 30 % dell’erogazione liberale, che in sede di dichiarazione IRPEF si traduce in una diminuzione dell’imposta.
I requisiti che sono stati inseriti per rientrare nell’agevolazione fiscale, e contemporaneamente sostenere in maniera solidale il sistema sanitario nazionale, sono i seguenti:
– l’erogazione deve essere effettuata nell’anno 2020;
– effettuata in denaro (attraverso strumenti tracciabili) o in natura;
– in favore di determinati soggetti indicati nel decreto.
In merito a quest’ultimo punto, al fine di poter usufruire dell’agevolazione, le somme devono essere destinate nei confronti dei seguenti soggetti destinatari dell’erogazione:
– lo Stato;
– le Regioni;
– gli enti locali territoriali;
– gli enti o istituzioni pubbliche;
– le fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Bisogna focalizzare l’attenzione sulla procedura da seguire al fine di rientrare nell’agevolazione. L’erogazione, come già detto, deve essere effettuata nei confronti di uno dei soggetti beneficiari sopra menzionati; un’erogazione fatta nei confronti di un qualsiasi soggetto che, in maniera solidale e trasparente, raccolga le somme per poi destinarle al sistema nazionale, rappresenta pur sempre un gesto altruista e solidale ma non permette di accedere all’agevolazione fiscale. L’erogazione diretta ad uno dei soggetti destinatari è la sola forma per accedere alla detrazione d’imposta e contemporaneamente compiere un gesto solidale.
Un meccanismo similare è riconosciuto anche alle aziende, quindi per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere della forma giuridica e dell’attività che svolgano. Ricordando ai nostri lettori che già di per l’Italia rappresenta un Paese con una forte responsabilità sociale da parte delle imprese, legata anche ad una sensibilità da parte degli stessi consumatori. Oggi, infatti, due terzi della popolazione ritiene che le aziende che avranno successo in futuro saranno quelle che daranno un contributo positivo alla società. Per tale motivo, all’interno del Decreto ‘Cura Italia’, tra i soggetti ‘premiati’ per l’aiuto sotto forma di donazioni, vengono inserite anche le imprese. Nello specifico, l’erogazione liberale effettuata nell’anno 2020, sia in denaro che in natura, permette la deducibilità in misura piena dal reddito d’impresa (ai fini IRES), sia per l’imposta regionale (IRAP). Nel caso in cui l’erogazione fosse in natura, i beni ceduti non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; inoltre, il loro ammontare, sia che fossero beni strumentali che beni merce o materie prime, è valorizzata con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento. I requisiti delle donazioni sono i medesimi dell’elenco sopra riportato per le persone fisiche. Dal decreto viene stabilito che vi è l’obbligo di acquisire una perizia giurata (entro 90 giorni dal trasferimento) che attesti il valore, solo nei casi in cui:
– il valore del bene singolo oggetto di donazione sia superiore a 30.000 €;
– per la natura dei beni, non sia possibile determinare il valore con criteri oggettivi.
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