Al fine di contenere la mobilità delle persone e quindi ridurre le possibilità di contagio, si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie ovvero il ricorso al lavoro agile.
Il lavoro agile di natura puo? essere applicato, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali.
In pratica, il lavoratore potrà svolgere la sua prestazione lavorativa da casa, con l’utilizzo di strumenti informatici. Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
La prestazione di lavoro agile in modalita? emergenziale è dunque consentita a patto che:
a) sia fornita, in modalita? telematica (e-mail, PEC, etc.), al dipendente e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l’informativa sulla sicurezza, di cui è stata resa disponibile una copia utilizzabile sul portale web dell’Inail;
b) sia depositata la comunicazione obbligatoria sul portale, entro 5 giorni dall’avvio della prestazione di lavoro agile, intesa quale trasformazione del rapporto di lavoro.
Oltre tale misura, le aziende potranno collocare in ferie i dipendenti, anche con decisione unilaterale, specie per i lavoratori che dispongono di un accantonamento feriale arretrato.
Sarà ns. cura aggiornarvi sull’evoluzione normativa, atteso che domani potrebbe essere approvato un provvedimento specifico relativo alla cassa integrazione e agli altri ammortizzatori sociali per le piccole aziende, per l’intero territorio nazionale.
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