Con la pubblicazione n. 304 del 30/12/2019 in Gazzetta Ufficiale, viene promulgato il testo definitivo della nuova legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019), entrata in vigore dal 1° Gennaio 2020. Come avvenuto nella passata Legge di Bilancio, il nostro Studio pubblicherà una serie di articoli che andranno ad approfondire tutte le più importanti novità frutto della manovra del Governo attuale.
In questo articolo approfondiremo il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce i cosiddetti super-ammortamenti e iper-ammortamenti. Questa rilevante modifica, ridefinisce il quadro delle agevolazioni per le imprese finalizzate agli investimenti in beni strumentali e alla informatizzazione ed automazione dei processi produttivi.
La decorrenza per la nuova agevolazione corrisponde all’entra in vigore della Legge dall’01.01.2020. I soggetti beneficiari sono tutte le imprese e i professionisti (questi ultimi non per i beni ex iper ammortizzabili) residenti nel territorio dello Stato, compreso i cosiddetti forfetari. Le condizioni per la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata a 2 fattori:
• alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
• al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Tra gli investimenti agevolabili del nuovo credito d’imposta vi è l’acquisto in beni materiali e strumentali all’attività esercitata (diversi da quelli “4.0”); inoltre devono riguardare beni nuovi (sono esclusi i beni usati) e destinati a strutture produttive site nel territorio dello Stato Italiano.
Ai fini della determinazione del credito d’imposta, per questa tipologia di investimenti è previsto un tetto massimo di 2 milioni di euro per i costi ammissibili.
La misura del credito riconosciuto per gli investimenti sopra descritti, è stabilita nella misura del 6%. Sono esclusi dall’agevolazione:
• i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce);
• i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
• i materiali di consumo.
• i beni con aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5% (per i quali, quindi, in sostanza il processo di ammortamento è superiore a 15 anni);
• i fabbricati e le costruzioni;
• i veicoli e gli altri mezzi di trasporto ad uso promiscuo, anche quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti; (mentre sono compresi i mezzi di trasporto quali autobus e autocarri, purché inerenti l’attività).
La categoria sopra indicata di beni ammissibili, sostituisce di fatto il super-ammortamento che fino al 2019 era stato utilizzato come incentivo per l’acquisto in beni strumentali.
Per gli investimenti che hanno ad oggetto beni presenti nell’Allegato A della L. 232/2016 (cd. Beni industria 4.0), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro. Si precisa che nel caso di investimenti superiori a 300.000 euro, vi è la necessita di una perizia del bene oggetto dell’investimento. Ricordiamo che all’interno di questo elenco rientrano tutti i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese (vale a dire quelli che erano oggetto di iper-ammortamento). Si tratta di:
• beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
• sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
• dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
Sono altresì oggetto dell’agevolazione i beni immateriali strumentali nuovi collegati ai beni 4.0.
Modalità di acquisizione dei beni agevolati può avvenire tramite acquistati a titolo di proprietà oppure tramite leasing (cd. Locazione finanziaria).
La fruizione del credito d’imposta riconosciuto è esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
Il credito d’imposta spetta:
• per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”), in cinque quote annuali di pari importo (quindi 1/5 all’anno);
• per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali (quindi 1/3 all’anno).
Tale credito è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (ad esempio, in caso di bene entrato in funzione nel 2020, la prima quota del credito d’imposta sarà utilizzabile dal 2021).
Le dicitura in fattura e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della norma, ad esempio, la dicitura “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 della legge di bilancio 2020” (per i beni materiali ex super-ammortizzabili).
Seguiranno nelle prossime settimane nuovi articoli, riguardanti le novità in tema di Legge di Bilancio 2020.
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