Con la nuova Legge di Bilancio 2019 del 30 Dicembre 2018, n. 145 (anche detta in precedenza ‘Legge di stabilità’, prima ancora ‘Legge finanziaria’) sono state introdotte tante novità di carattere fiscale e non solo. Il presente articolo, e i successivi, sono finalizzati a trattare gli argomenti più rilevanti che andranno a introdurre importanti modifiche all’interno del nostro ordinamento. Nei seguenti paragrafi vengono schematizzate e riassunte le novità in ambito prettamente aziendale e fiscale.
Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e occupazione
A decorrere dal 01/01/2018 è introdotto un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l’incremento dell’occupazione. La nuova disposizione si applica dal 2019 e possono usufruirne i soggetti IRES e i soggetti IRPEF, sono esclusi invece i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari.
L’importo agevolabile si determina assumendo il minore importo tra due parametri: (a) l’utile dell’anno precedente (si parte con quello del bilancio al 31 dicembre 2018) destinato a riserve diverse da quelle non disponibili e (b) la sommatoria tra «investimenti» e «costo del personale» assunto dal 1° ottobre 2018. Questi due ultimi elementi, a loro volta, sono il risultato di ulteriori elaborazioni e confronti di valori che rendono il calcolo abbastanza complesso.
L’eccedenza del primo parametro sul secondo (o viceversa) consente (comma 30 della legge di Bilancio) di riportare a nuovo il relativo importo per aggiungerlo al corrispondente parametro dell’anno seguente. Ad esempio, se nel 2019 il parametro (a) (utile 2018 destinato a riserva disponibile) supera la sommatoria (b) tra investimenti e costo dei neoassunti (a cui corrisponde, essendo questo il minor importo, l’imponibile al 15%), l’eccedenza si aggiunge all’utile del 2019 destinato a riserva nel 2020 da confrontare con la sommatoria (b) di tale anno.
Quando invece entrambi i parametri superano l’imponibile Ires totale (o anche quando l’imponibile è negativo), tutta l’imposta viene applicata al 15% e si riporta a nuovo sia l’eccedenza del primo elemento (a) sia quella del secondo (b). Ad esempio, se l’imponibile 2019 è di 1.000, il parametro (a) è pari a 1.500 e la sommatoria (b) ammonta a 1.300, l’Ires si liquiderà tutta al 15% (150) e si riporteranno al 2020 i seguenti importi: (a) per 500 e (b) per 300.
Calcolo dell’agevolazione per le SRL: il reddito complessivo netto dichiarato può essere assoggettato all’aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (quindi del 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:
• degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi
• del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato. L’agevolazione consente quindi di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra:
• l’ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;
• la somma tra l’ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell’incremento occupazionale.
Calcolo dell’agevolazione per Società di persone e aziende individuali: l’agevolazione consiste nell’applicare alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le normali aliquote IRPEF, ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.
Sono esclusi dall’agevolazione: gli immobili; i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta; i beni immateriali.
La tassazione è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi.
Si applica anche con contabilità semplificata, purché le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva.
Iper-ammortamenti – Proroga con modifiche
Le disposizioni di cui all’art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. “iperammortamenti”) trovano applicazione anche agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all’Allegato A alla citata legge, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La nuova misura della maggiorazione si applica con le seguenti misure: 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF
Nessuna novità per i professionisti, per i quali la compensazione delle perdite prodotte avviene con tutte le categorie reddituali, ed è quindi escluso il riporto a nuovo della eventuale eccedenza; invece, per i redditi di impresa dei soggetti IRPEF viene modificato il regime fiscale delle perdite, equiparando il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo di entrambe le categorie di perdite dal solo reddito d’impresa e introducendo il principio per cui le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi limitatamente all’80% di questi ultimi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali.
Resta fermo che le “perdite di periodo” possono andare a compensazione con eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel medesimo periodo senza che si applichi il limite dell’80%.
Le perdite imputate dalle srl che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale sono computate in diminuzione del reddito d’impresa del medesimo periodo e, per l’eccedenza, dal reddito d’impresa dei periodi successivi, nel limite dell’80% di quest’ultimo, senza limitazioni temporali.
Le modifiche operano con effetto dal 2018.
Per le imprese in contabilità semplificata sono state, invece, elaborate apposite disposizioni transitorie. La prima disposizione transitoria consente di recuperare la parte non compensata della perdita fiscale relativa al periodo d’imposta 2017 (e risultante dal modello REDDITI 2018).
Nello specifico, la quota di perdita 2017 non compensata con il reddito complessivo di tale anno è computata in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:
• nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
• nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
La seconda disposizione transitoria opera rispetto alla nuova versione dell’art. 8 del TUIR, limitando (rispetto alla soglia dell’80%) la deducibilità delle perdite che si producono nel 2018 e 2019. Nello specifico, in deroga al nuovo art. 8 co. 3, per le imprese minori:
• le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
• le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi al periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Abrogazione dell’ACE
La legge di bilancio 2019 abroga l’ACE. Si prevede, tuttavia, che continuino ad applicarsi le disposizioni, riguardanti il riporto delle eccedenze ACE, con riferimento al rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018. Tale ultima norma indica, implicitamente, che per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 l’agevolazione esplica ancora efficacia, seppure con un coefficiente ulteriormente ridotto all’1,5%, rispetto a quello dell’1,6% applicato per il periodo d’imposta precedente.
Rivalutazione dei beni d’impresa
Si riapre la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa (stessa impostazione contenuta nell’art. 1 co. 889 ss. della L. 208/2015 e replicata, con l’art. 1 co. 556 ss. della L. 232/2016).
Possono beneficiare della misura in commento tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa).
Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio al 31.12.2018.
Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:
• al 16% per i beni ammortizzabili;
• al 12%, per i beni non ammortizzabili.
Gli effetti della rivalutazione decorrono:
• dal 2021, in termini generali;
• dal 2022, per le plusvalenze e le minusvalenze.
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa ed eventualmente per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione sono versate in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2018.
Nei successivi articoli, in merito alla nuova Legge di Bilancio, verranno trattati argomenti fra i quali: regime forfettario, flat tax, novità in ambito di investimenti immobiliari, pace fiscale e rottamazione ter.
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