La Legge 30 dicembre 2018 n.1454 (Legge di Bilancio) ha prorogato, per gli anni 2019 e 2020, l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno (c.d. “Bonus Sud”).
L’agevolazione è stata rifinanziata nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020
L’incentivo consiste in un esonero contributivo del 100%, fino ad un massimo di 8.060 euro (da fruire in 12 quote mensili), ai datori di lavoro operanti al Sud che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, o che trasformano a tempo indeterminato un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.
Anche quest’anno Il Bonus Sud è cumulabile con l’incentivo strutturale per i giovani lavoratori under 35. Ciò vuol dire che nel caso in cui il datore di lavoro risieda in uno dei territori agevolati ed assuma un giovane con meno di 35 anni d’età, può cumulare il bonus under 35 fino al 100%, anziché il 50% come previsto dalla legge.
La riduzione dei contributi previdenziali è riferita alle assunzioni delle seguenti categorie di lavoratori:
1. lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni di età (inteso come 34 e 364 giorni), in stato di disoccupazione
2. lavoratori con 35 anni di età e, oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto (Lavoro) del 17 ottobre 2017. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917).
Le condizioni per poter fruire del bonus sono le stesse del 2018:
• possesso Durc
• rispetto del ccnl di categoria
• assunzioni comunicate nei termini di legge
• rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
• assenza di licenziamenti per riduzione personale nei sei mesi precedenti l’assunzione
• non aver avuto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.
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