Con il c.d. ‘Bonus Pubblicità’ la presidenza del Consiglio dei ministri, con apposito decreto n. 90 del 16 Maggio 2018, fissa i criteri e le modalità per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
I soggetti beneficiari sono tutte le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti incrementali di almeno l’1 % rispetto all’anno precedente per i medesimi mezzi di informazione (quindi di analoga natura). Tale valore incrementale può essere utilizzato, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 75 %, elevato al 90 % nel caso di microimprese, PMI e start up innovative. L’importo ad oggetto è quello derivante dall’acquisto di ‘spazi pubblicitari’, rimangono escluse tutte quelle spese accessorie, come ad es. agenzie, costi di intermediazione. E’ precluso, quindi, l’accesso al beneficio se nell’anno precedente non sono stati effettuati investimenti sui mezzi agevolati. Il credito d’imposta segue lo stesso meccanismo del Credito d’imposta per il mezzogiorno e del Credito d’imposta per le strutture alberghiere, tale credito viene portato in compensazione nel modello F24 con qualsiasi tributo Erariale o Inps. Il credito formatosi non è cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altri aiuti statali, regionali o europei.
La decorrenza degli investimenti per l’anno 2017 comprende il periodo tra il 24 Giugno e il 31 Dicembre per la spesa incrementale di analoga natura rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente (2016); per il 2018 l’intero anno confrontato con il precedente (2017). Da evidenziare che tutti i soggetti verso la quale l’investimento è indirizzato devono essere iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (ROC).
La somma totale stanziata per lo strumento agevolativo è pari a 62,5 milioni di euro, suddivisi in 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (anche online), e 12,5 milioni per le emittenti radio-televisive. In particolare, i giornali che presentano solo una versione digitale devono avere contenuti informativi, in tutto o in parte, a pagamento. Nel caso di giornali con un’edizione digitale in parallelo a quella cartacea, i contenuti digitali possono essere anche totalmente gratuiti. In caso di superamento dei tetti massimi sopra indicati, vi è la possibilità che il credito concesso sia inferiore a quello richiesto per effetto di una riduzione in misura percentuale delle risorse disponibili.
Le tipologie di spese ammissibili riguardano l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, o nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche o digitali, al netto delle spese accessorie. Sono escluse le spese per l’acquisto di servizi quali: televendite, servizi pronostici, giochi o scommesse, messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono state effettuate.
La presidenza del Consiglio potrà effettuare le opportune verifiche sulle condizioni di ammissibilità al credito. Nel caso in cui venga accertata la mancanza di uno dei requisiti, si potrà procedere al recupero, totale o parziale, della somma indebitamente corrisposta.
La domanda viene presentata tramite un modello di comunicazione previsto dal Ministero e potrà essere presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi telematici. Per usufruire dell’agevolazione per l’anno in corso, relativamente agli investimenti effettuati e da effettuare nell’anno 2018, nonché quelle relative agli investimenti effettuati dal 24 Giugno al 31 Dicembre 2017 (esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online), dovranno essere presentate, separatamente, dal 22 Settembre al 22 Ottobre 2018.
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