Con l’aggiunta di un nuovo comma all’articolo 2542 del Codice civile viene stabilito che dal 1 gennaio 2018 l’amministrazione delle società cooperative deve essere affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Questo vale per tutte le cooperative, siano esse soggette alle norme in materia di S.p.A. o S.r.l. e a prescindere dal numero dei soci.
Inoltre, per le cooperative gestite in forma di S.r.l., così come già accade per quelle soggette alle norme in materia di S.p.A., gli amministratori non possono più essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. Rimane invariato il vincolo che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.
Operativamente, nei casi di cooperative la cui gestione è affidata a un amministratore unico o a un organo collegiale composto da meno di tre soggetti si rende necessaria una urgente convocazione dell’assemblea dei soci per deliberare la nomina dei componenti del nuovo CdA e l’eventuale modifica statutaria; quest’ultima si rende necessaria sia nel caso in cui lo Statuto non preveda l’organo di amministrazione collegiale sia nel caso in cui preveda esclusivamente durate del mandato a tempo indeterminato o fino a revoca.
Lo scopo di questi interventi normativi è quello di rafforzare la partecipazione dei soci ai processi decisionali e contrastare l’utilizzo strumentale della forma giuridica della cooperativa da parte di quelle realtà aziendali che in realtà non perseguono alcuna finalità mutualistica. In tal modo, affidando la gestione a più persone, si potrà più efficacemente contrastare il fenomeno delle cooperative irregolari e i relativi comportamenti illegittimi.
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