Il 2017 offre una grande opportunità per i contribuenti che hanno debiti esattoriali con Equitalia e/o Riscossione Sicilia. E’ prevista, infatti, la cd. rottamazione delle cartelle esattoriali, ossia la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo e affidate all’Agente della Riscossione tra il 1 Gennaio 2000 e il 31 Dicembre 2016. I tributi rottamabili sono IRPEF e relative addizionali, IVA, IRES, IMU, TASI, TARI (o imposte analoghe), contributi previdenziali ed assistenziali, IRAP e Tassa di circolazione. Sono invece escluse da tale operazione le sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada, i dazi doganali, l’IVA all’importazione, le sanzioni pecuniarie di natura penale, le somme recuperate per aiuti di Stato e i crediti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Possono beneficiare della definizione agevolata le persone fisiche, gli imprenditori, le società di persone e di capitali, i contribuenti soggetti a procedure concorsuali.
La rottamazione delle cartelle esattoriali relative a tali tributi consiste nell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, che vengono dunque esclusi dal debito del contribuente; questi dovrà quindi pagare soltanto l’imposta pura, oltre agli interessi legali fino all’iscrizione a ruolo e l’aggio dell’agente della riscossione. E’ sufficiente fare delle simulazioni sugli estratti a ruolo per rendersi conto del risparmio consistente di cui si può beneficiare, mediamente tra il 30 e il 40% del carico esattoriale.
Inoltre, l’istanza che avvia tale procedura blocca le azioni esecutive cautelari, quali fermi amministrativi su beni mobili registrati, pignoramenti ed ipoteche, a meno che le stesse non siano già effettive alla data di presentazione dell’istanza; per quanto attiene ai debiti di natura previdenziale, la rottamazione consente la regolarizzazione del Durc (documento unico di regolarità contributiva).
Le condizioni operative per accedere alla rottamazione sono sostanzialmente due: è necessario rinunciare ai contenziosi in corso sulle cartelle che si intendono rottamare (indicandolo espressamente nell’istanza), e, nel caso di precedenti rateizzazioni esattoriali, bisogna essere in regola con le rate scadute tra il 1 Ottobre e il 31 Dicembre 2016.
L’iter della procedura prevede che il contribuente presenti l’istanza di rottamazione a mezzo pec o consegna a mano presso l’Agente della riscossione entro il 31 Marzo 2017, secondo la modulistica diffusa dall’Agente della riscossione, indicando, oltre ai dati identificativi e al domicilio, le cartelle esattoriali per le quali si richiede l’agevolazione (si può infatti scegliere quali debiti definire), e il numero di rate per eseguire i pagamenti, massimo 5.
Le rate hanno scadenza Luglio, Settembre e Novembre 2017, Aprile e Settembre 2018; le rate da versare nel 2017 devono coprire il 70% dell’importo rottamato, il restante 30% va pagato nel 2018.
Entro il 31 Maggio 2017 l’Agente della riscossione comunica al contribuente il piano di rateizzazione degli importi, che a quel punto saranno pagati mediante bollettini precompilati, pagamento allo sportello dell’Agente o domiciliazione su un conto corrente.
Per quel che riguarda i contribuenti già ammessi precedentemente a rateizzazioni esattoriali, oltre alla necessità della regolarità dei pagamenti dell’ultimo trimestre 2016, è importante sottolineare che la rottamazione comporta la decadenza dalle rateizzazioni già in corso, e il successivo mancato rispetto del piano di rottamazione causa la decadenza dallo stesso e l’impossibilità di tornare alla originaria rateizzazione. Va comunque specificato che il perfezionamento dell’istanza di rottamazione avviene solo con il pagamento della prima o unica rata, non semplicemente con la presentazione dell’istanza.
Pertanto, per accedere alla procedura è importante valutare se vi è la possibilità di saldare i debiti esattoriali mediante il pagamento fino a 5 rate, al fine di evitare di perdere anche la possibilità di una rateizzazione ordinaria.
Al di là delle predette considerazioni, tale provvedimento legislativo offre un’importante occasione ai contribuenti con debiti esattoriali, visto il consistente risparmio previsto.
salve, posso rottamare un accertamento riferito all’anno 2011,
con iscrizione a ruolo febbraio 2017?
Gentile Enzo,
è possibile rottamare solo cartelle la cui iscrizione a ruolo è avvenuta entro il 31/12/2016, anche se notificate al contribuente nel 2017.
Per le cartelle con iscrizione a ruolo nel 2017 non si può fare nulla.