Con la Legge 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, si pone finalmente un freno ai cosiddetti “furbetti della Naspi”.

In particolare la Legge citata, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per periodi prolungati, strategia che ha l’intento di indurre il datore di lavoro a procedere con un licenziamento disciplinare per giusta causa, prevede che il lavoratore venga considerato dimissionario per fatti concludenti.

Questa nuova regolamentazione nasce con l’obiettivo di porre un limite a questo fenomeno, secondo il quale: il lavoratore non si presentava al lavoro; di conseguenza l’azienda era costretta a procedere al licenziamento per giusta causa, che comportava il pagamento del ticket di licenziamento (euro 1.922,28 nel 2025 per un’anzianità di 3 anni), e quindi il lavoratore poteva accedere alla Naspi.

Le nuove linee guida sono le seguenti:

• Se il lavoratore si assenta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale o in assenza di un’indicazione del CCNL per più di 15 giorni come previsto dalla legge, il datore di lavoro dovrà comunicare obbligatoriamente all’INL tramite PEC l’assenza ingiustificata (esiste un modulo predisposto dall’INL).
• Il lavoratore si intenderà dimesso per fatti concludenti (non sarà quindi necessario che presenti dimissioni telematiche), ma chiaramente perderà il diritto alla percezione della Naspi.
Il datore di lavoro sarà quindi esonerato dal pagamento del ticket di licenziamento (purché segua la procedura sopraindicata).
• Resta fermo che il lavoratore può sempre dimostrare che l’assenza ingiustificata sia stata causata da forza maggiore o da fatti a lui non imputabili.
• L’INL entro 30 giorni dalla ricezione potrà fare ulteriori verifiche per accertare la veridicità dei fatti.