E’ stato prorogato il credito d’imposta “ZES unica” per l’anno 2025, grazie all’ultima Legge di Bilancio (L. 207/2024), con un plafond disponibile che ammonta a 2,2 miliardi di euro (nel 2024 la ZES unica aveva un plafond iniziale di 1,8 mld, poi maggiorato di altri 1,6 mld di euro).

I criteri e le condizioni per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale sono rimasti invariate, ad eccezioni di alcuni paletti temporali. I beneficiari sono sempre tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella Zes unica. Le regioni incluse nella ZES unica sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La percentuale del credito d’imposta varia sempre in base alla regione, alle dimensioni dell’impresa e all’entità dell’investimento. In particolare, per gli investimenti, al di sotto dei 50 milioni di euro, realizzati in Sicilia, il credito d’imposta spettante è del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili. Questa percentuale è maggiorata del 10% per le aziende di medie dimensione e del 20% per le aziende di piccole dimensioni. Quindi per es. per le aziende micro o piccole che sviluppano un progetto di investimento in Sicilia la percentuale potenzialmente spettante è del 60%.

Il progetto di investimento, il cui costo complessivo deve essere compreso tra i 200.000 euro e i 100 milioni di euro, deve soddisfare sempre uno dei presupposti previsti dal Regolamento 651/2014 (art. art.2, punti 49, 50, 51):

  • creazione di un nuovo stabilimento;
  • ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Confermata anche per la ZES unica 2025 la possibilità di inserire investimenti inerenti all’acquisto di terreni ed immobili, cosi come ristrutturazione edilizia, facenti parte del progetto d’investimento, purché il valore non superi il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Gli investimenti ammissibili devono essere sviluppati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025. E’ leggermente differente, nella procedura di accesso, la comunicazione all’Agenzia delle entrate, che dovrà essere effettuata dal 31 marzo al 30 maggio 2025, riguardante l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 (per il 2024 la procedura di “prenotazione” era a cavallo tra giugno e luglio 2024).

E’ stato chiarito fin da subito che la comunicazione integrativa dovrà essere effettuate sempre in tempi record compresi tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025. Tale comunicazione integrativa ricordiamo che riepiloga tutti i numeri oggetto del reale investimento realizzato, comprensiva inoltre della certificazione del Revisore legale, indispensabile per l’invio della comunicazione.

L’ammontare massimo, da ciascun beneficiario, sarà pari all’importo del credito risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato con la percentuale resa nota dall’Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento, ottenuta dal rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti dalle aziende.

Da precisare che il credito d’imposta ZES unica 2025 potrà essere cumulato ad investimenti rientranti nel Piano Transazione 5.0 (a differenza della ZES 2024, per cui vi era il divieto di cumulabilità).