Si sintetizza di seguito un doppio focus sui principali crediti d’imposta per investimenti, ordinari e industria 4.0, che ad oggi hanno permesso alle aziende italiane, e non solo, di ricevere delle rilevanti agevolazioni fiscali:
• Cred. di imposta “beni ordinari”
ll credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” è agli sgoccioli, considerando il termine del 31 dicembre 2022.
Tale agevolazione può essere fruita sia dalle imprese sia dagli esercenti arti e professioni, a differenza del credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni “4.0”, che potranno continuare beneficarne le sole imprese, in presenza delle specifiche condizioni richieste.
Per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” (vale a dire quelli diversi dai beni materiali e immateriali “4.0”), effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo.
Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2023, qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che consente l’agevolazione.
E’ importante quindi precisare, che per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – allo stato attuale non è invece previsto alcun credito d’imposta.
• Cred. di imposta “beni industria 4.0”
Fermo restando quanto esposto, la data del 31 dicembre 2022 assume una certa rilevanza anche per le agevolazioni riguardanti i beni “4.0”.
Occorre infatti considerare che dal 2023 per i beni materiali “4.0” (beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016) la misura del credito d’imposta si riduce.
Di seguito vengono infatti schematizzate le variazioni che subiscono le agevolazioni per gli investimenti in beni materiali:
• per gli investimenti effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022) il credito d’imposta spetta nella misura del: 40% , 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni;
• per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration , piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232) si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2023, se ne riduce progressivamente l’entità secondo il seguente schema:
• 50% nel 2022 (in luogo del 20%, come sopra accennato, modifica stabilita dall’art. 21 del Decreto Aiuti che ha incrementato la misura del bonus, che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).
• 20% nel 2023 (il disegno di legge di Bilancio 2022 conferma la percentuale agevolativa del 20% anche per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023)
• 15% nel 2024
• 10% nel 2025.