L’entrata in vigore del D.L. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), ha apportato importanti novità in materia di agevolazioni fiscali legate agli interventi di ristrutturazione edilizia. Più nello specifico, viene modificato l’art. 121 del D.L. 34/2020, che disciplina lo sconto in fattura e la cessione del credito, stabilendo che per le spese sostenute dal 2022 al 2024, è possibile optare:

• Per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un ammontare massimo pari al corrispettivo stesso (nel caso ad esempio del Superbonus), anticipato dai fornitori e recuperato da quest’ultimi sotto forma di credito d’imposta, cedibili dai medesimi a soggetti terzi e/o istituti di crediti e altri intermediari finanziari, senza possibilità di successiva cessione;

• per la cessione di un credito di pari ammontare alla detrazione maturata, cedibile a terzi compresi Istituti di credito e altri intermediari finanziarti, senza possibilità di ulteriore cessione.


Pertanto, sotto l’aspetto pratico, un soggetto che ha effettuato interventi di efficientamento energetico e ha avuto da parte del fornitore il consenso per l’applicazione dello sconto in fattura, potrà cedere il credito d’imposta al fornitore tramite comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore, una volta accettato il credito, potrà cederlo una sola volta a soggetti terzi compresi Istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà per questi ultimi di procedere ad una ulteriore cessione. Al contrario, qualora il soggetto sostenesse l’intera spesa acquisendo così il credito d’imposta, potrebbe procedere ad una sola cessione. Chi acquisisce il credito potrebbe quindi utilizzarlo solamente in dichiarazione o utilizzarlo in compensazione tramite F24.

L’articolo 28 del Decreto introduce inoltre un periodo transitorio, stabilendo che per i crediti in essere al 07.02.2022 è consentito procedere ad “una ulteriore cessione” a terzi anche nel caso in cui i crediti sono stati già oggetto di sconto o cessione. Resta da capire se la data del 07.02.2022 vada letta:

• con riguardo alla data in cui ha luogo l’esercizio dell’opzione tra le parti (ovvero la data in cui è avvenuto l’accordo tra cedente e cessionario);

• o la data in cui l’opzione esercitata viene comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Maggiori chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria sono attesi nei primi giorni della settimana relativamente alla corretta applicazione della cessione del credito durante il periodo “transitorio”.

Lo stesso articolo 28 all’ultimo comma, prevede inoltre la nullità di tutti i contratti di cessione del credito qualora violino le disposizioni di cui al nuovo decreto.