Pubblicato in data 20 Dicembre 2021 l’Avviso da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, che permette di accedere fino a 10.000 € a fondo perduto per gli Enti del Terzo settore che hanno subito danni dall’emergenza Covid. Le risorse del Fondo Sviluppo e Coesioni dedicate a questa misura ammontano a 80 milioni, di cui 64 mln destinate alle regioni del sud Italia (16 mln per Lombardia e Veneto).
Le istanze dovranno essere presentate direttamente sulla piattaforma elettronica “ETS Fondo Sviluppo e Coesione”, gestita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a partire dal 22 Dicembre 2021 fino al 4 Febbraio 2022, e potrà essere presentata una sola domanda di contributo.
Tra i soggetti beneficiari troviamo gli Enti del Terzo settore che risiedono in una delle seguenti Regioni: Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle regioni Lombardia e Veneto. Inoltre possono accedere al contributo le seguenti categorie di Enti:
– ODV (Organizzazioni di Volontariato)
– APS (Associazioni di Promozione Sociale)
– ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
Le stesse devono risultare già iscritte, negli appositi registri, alla data di pubblicazione (20/12/2021).
Tra i requisiti di ammissibilità, è necessario dichiarare di aver svolto una o più delle seguenti attività di interessa generale, nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021:
- a) interventi e servizi sociali
- b) prestazioni socio-sanitarie
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore;
- i) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
- l) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) agricoltura sociale;
- o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;
- r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Sempre tra i requisiti di ammissibilità l’Ente deve possedere DURC regolare ed essere in regola con il pagamento delle imposte, dirette e indirette.
Tra le spese ammissibili troviamo tutte quelle rientranti nella categoria “capitale circolante”, sostenute tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021. Tra le spese, funzionali allo svolgimento delle attività di interesse generale sopra elencate, troviamo:
– Materie prime
– Materiale di consumo
– Prodotto finiti
– Utenze della sede
– Canone di locazione della sede
– Prestazione di servizi (anche spese pubblicitarie) e prestazioni professionali
– Costo del lavoro dipendente
I criteri di valutazione prevedono un doppio calcolo che fornisce un punteggio corrispondente al contributo erogato. Il primo criterio è basato sulla differenza in percentuale tra le entrate risultanti da bilancio consuntivo approvato per il 2020 e le entrate risultanti da bilancio consuntivo approvato per l’anno 2019. Il secondo criterio tiene invece conto del numero dei soggetti iscritti nell’apposito registro dell’Ente. Di conseguenza, non ha alcuna valenza l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Le graduatorie finali tengono in considerazione il punteggio complessivo accumulato, determinando un contributo a fondo perduto che può variare da un minimo di 1.000 € ad un massimo di 10.000 €. In ogni caso, il contributo non potrà mai essere superiore al valore delle entrate registrate per l’anno 2019. Tale contributo può essere cumulato con altri aiuti di Stato, per i medesimi costi ammissibili.