La figura del volontario è strategica nel mondo del non profit.
Innanzitutto è fissata l’incompatibilità del ruolo di volontario con quello di lavoratore nel medesimo Ets, nonché l’esclusione di qualsivoglia forma di remunerazione. Al volontario può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell’attività, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente con delibera dell’organo sociale competente (organo di amministrazione o assemblea).
Per le piccole spese, è prevista una semplificazione, entro la soglia di 10 euro giornalieri e 150 mensili, e le spese potranno essere documentate dal volontario con autocertificazione, tuttavia l’Ets deve avere prima deliberato le tipologie di spese per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. E’ assolutamente vietato corrispondere ai volontari rimborsi spese forfetari. In caso di mancato rispetto di tale previsione, il rimborso sarà tassato ai fini fiscali e potrà qualificarsi il volontario quale lavoratore, con pesanti conseguenze nel calcolo del rapporto volontari/lavoratori.
L’Ets dovrà inoltre istituire un apposito Registro, nel quale saranno iscritti tutti i volontari che prestano attività in via non occasionale. Questo adempimento riveste una fondamentale importanza anche ai fini assicurativi, considerato l’obbligo per gli Ets di assicurare tutti i volontari contro malattie, infortuni e responsabilità civile, con possibilità di stipulare – per i volontari che prestano attività continuativa – polizze cumulative e numeriche.
Il Registro volontari dovrà essere prima vidimato dal notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale competente.
In caso di sinistro sarà il Registro a consentire l’individuazione dei soggetti assicurati, tra i quali sono compresi anche i volontari occasionali, per i quali, tuttavia, non esiste obbligo di iscrizione nel Registro dei volontari.