La fattura elettronica ha fatto il suo esordio nel 2019 ed ha cambiato parecchio le abitudini amministrative e contabili dei contribuenti italiani con partita IVA.
La legge prevede l’emissione della fattura elettronica, ossia la trasmissione allo SDI, entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione economica relativa.
Tale momento si verifica alla consegna del bene venduto o, se si tratta di servizi svolti, dall’incasso del compenso; i 12 giorni si considerano come “solari”, ossia tengono conto anche dei giorni festivi e il termine non slitta se cade in un giorno festivo.
Le sanzioni
In caso di tardività nell’emissione della fattura elettronica, la norma prevede una sanzione fissa su ogni tardiva fatturazione, che va da 250 a 2.000 euro, su cui è possibile applicare il ravvedimento operoso di 1/9 (se effettuato entro 90 giorni dalla violazione) o di 1/8 (oltre 90 giorni) sulla sanzione minima: ciò comporta che ogni fattura emessa dal 13° giorno in poi rispetto all’operazione costa almeno 27 euro di sanzione, se ravveduta.
Nei casi in cui vi è una violazione che influisce sulla determinazione dell’IVA, ad esempio viene fatturata una cifra diversa rispetto all’incasso, la sanzione viene calcolata sulla base dell’IVA non versata, nella misura dal 90% al 180% della maggiore imposta, con un minimo di 500 euro.
Nei casi di violazioni numerose ripetute nel corso dell’anno potrebbe comunque essere conveniente aspettare la contestazione da parte dell’Ufficio anziché fare il ravvedimento operoso: questo perché l’Erario applica il cd. cumulo giuridico, inglobando tutte le violazioni dello stesso tipo in un’unica sanzione ridotta.
I corrispettivi telematici
Dal 2021 i corrispettivi telematici entrano in vigore a pieno regime, anche per i dettaglianti con volumi d’affari annui inferiori a 400.000 euro, che nel 2020 beneficiavano di una moratoria.
L’obbligo consiste nella memorizzazione e trasmissione degli incassi giornalieri mediante registratore di cassa telematico o attraverso una procedura guidata sul Portale fatture e corrispettivi dell’Agenzia Entrate.
Anche per tale obbligo il termine è di 12 giorni dal giorno a cui si riferisce il corrispettivo. La sanzione per ogni omessa o tardiva trasmissione (riferita dunque alla singola giornata lavorativa, non al singolo scontrino) è di 100 euro, sempre che ciò non abbia influito sulla liquidazione dell’IVA. Altrimenti si applica il 90% della maggiore imposta, con un minimo di 500 euro.