In questi giorni il mondo del non profit si continua ad interrogare sulle valutazioni ed opportunità derivanti dal diventare Ente del terzo settore (ETS) e dalla conseguente iscrizione nel RUNTS.
Infatti, soltanto l’iscrizione al RUNTS consentirà l’utilizzo del termine “Ente del terzo settore” e del relativo acronimo “ETS”, i quali non potranno essere utilizzati dagli Enti non profit che resteranno fuori dal Registro unico, optando per restare ancorati alla normativa anteriore alla riforma, solo parzialmente abrogata da quest’ultima.
Le valutazioni non potranno prescindere dall’esame dei diversi fattori che, in modo trasversale, riguardano l’attività di questi particolari Enti, e su questa scelta non si può ancora indugiare per molto tempo, considerato che nel mese di aprile 2021 entrerà in vigore l’operatività del Runts.
Gli enti non profit avranno la possibilità anche di non procedere all’iscrizione nel Runts. In questo caso, essi rimarranno soggetti alla disciplina civilistica e fiscale non abrogata dalla Riforma del Terzo settore, ma fortemente modificata.
Tuttavia, per Organizzazioni di volontariato (ODV) ed Associazioni di promozione sociale (APS) la scelta sarà obbligata, poiché le normative che riguardano queste due tipologie di Enti sono già state abrogate ed essi saranno obbligati a diventare ETS e, quindi, automaticamente iscritti al RUNTS, laddove desiderino utilizzare la denominazione di ODV e APS.
Per contro, per alcuni enti la norma dispone il divieto a fare parte del mondo ETS, come ad esempio per i partiti politici e per le associazioni sindacali.
Come avremo modo di dimostrare nel corso di questo e di altri interventi programmati nei prossimi giorni, il panorama di agevolazioni ed opportunità connesso all’ingresso nel Terzo settore è molto ampio. Esso deve essere attentamente valutato da ciascun ente non profit rispetto alla propria specifica realtà operativa, nonché rispetto alle prospettive future di attività, soprattutto con riferimento alle attività svolte in collaborazione con gli Enti Pubblici, i quali, nella scelta degli enti non profit con cui collaborare o affidare attività, iniziative e sviluppo di progetti, dovranno attingere in via del tutto prioritaria e spesso esclusiva, dagli enti iscritti al RUNTS.
Rimanere fuori dal RUNTS e quindi dal Terzo settore penalizzerà sicuramente lo sviluppo ed il mantenimento in attività di un ente non profit, sia sotto il profilo dei rapporti convenzionali e contrattuali con la Pubblica Amministrazione, sia sotto il profilo del reperimento di risorse finanziarie attraverso la partecipazione a bandi, locali e nazionali, nonché mediante la leva fiscale, che, è fortemente incentivata dalla riforma del Terzo settore.
Si può sicuramente affermare che i vantaggi derivanti dall’iscrizione al RUNTS sono di gran lunga superiori ai maggiori adempimenti e ai costi amministrativi che l’essere ETS comporterà.
A margine di tutto il resto che diremo, una significativa ragione per l’iscrizione degli enti non profit nel RUNTS è rappresentata dalla procedura semplificata per l’ottenimento della personalità giuridica da parte di associazioni e fondazioni, introdotta dal Codice del Terzo settore a superamento del complesso e lungo procedimento amministrativo oggi esistente presso le Prefetture o le Regioni.
Infatti, è previsto che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore potranno acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al RUNTS.
In questo caso, sarà un notaio che verificherà la sussistenza delle condizioni di legittimità previste dal Codice del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo dell’ente (euro 15.000,00 per le associazioni ed euro 30.000,00 per le fondazioni, sia come somma liquida e disponibile, sia come beni il cui valore risulti da perizia giurata di un revisore legale) e che provvederà a depositare l’atto e l’eventuale ulteriore documentazione comprovante i requisiti presso il RUNTS, richiedendo l’iscrizione dell’ente, al quale dovrà essere attribuita la personalità giuridica in presenza delle condizioni previste dalla legge.
Il vantaggio dell’acquisto della personalità giuridica è rilevante, perché vi sarà la netta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello del legale rappresentante, considerato che per le obbligazioni ed i debiti contratti dall’ente i creditori hanno soltanto la possibilità di soddisfarsi sul patrimonio dell’ente stesso, senza alcun coinvolgimento del patrimonio di chi ha operato per conto dell’Ente (amministratori, ma anche soci che si sono manifestati all’esterno per conto dell’Ente).
La scheda che presentiamo oggi analizza i vantaggi di carattere fiscale conseguenti all’adesione degli Enti non profit alla normativa contenuta nel Codice del terzo settore (CTS), rinviando ai prossimi interventi gli approfondimenti sui vantaggi di altra natura.

I VANTAGGI DI CARATTERE FISCALE

Gli aspetti di carattere fiscale costituiscono certamente uno dei principali elementi che ciascun Ente non profit anteporrà davanti alla scelta se transitare o meno nel Terzo settore.
Dopo l’imminente autorizzazione della UE, sarà abrogata una norma molto gettonata in questi anni: la Legge n. 398/2011, originariamente formulata soltanto per le Associazioni sportive dilettantistiche, ma poi estesa a tutte le associazioni non profit. Infatti, dopo l’autorizzazione della Commissione Europea, tutti gli enti senza scopo di lucro, diversi dalle società sportive dilettantistiche, non potranno più utilizzare i vantaggi fiscali contenuti nella predetta norma. Da quella data (che non sembra lontana) le associazioni culturali, ricreative, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica non potranno più godere della “de-commercializzazione dei corrispettivi specifici”: ciò vuol dire che tutti i proventi, con esclusione delle quote e dei contributi associativi, saranno considerati commerciali, ed equiparati ai proventi di carattere commerciale, sebbene di provenienza istituzionale, e ciò potrebbe condurre anche alla perdita della qualifica di ente non commerciale.
Gli enti non commerciali dovranno quindi considerare commerciali sia i corrispettivi specifici versati dai soci sia le altre operazioni prettamente commerciali ed opereranno secondo questa articolazione:
• quelli che non transiteranno nel Runts potranno optare per il regime fiscale agevolato del testo unico sui redditi;
• quelli che transiteranno nel Runts potranno utilizzare le nuove norme del CTS, certamente più vantaggiosi.
Infatti, le percentuali di forfettizzazione del reddito d’impresa sono notevolmente inferiori nel CTS rispetto al TUIR. Ma vi è di più, poiché il regime del Tuir ha un tetto massimo di ricavi, oltre il quale scatta automaticamente il regime ordinario, mentre nel CTS non è previsto alcun tetto massimo per i ricavi.
Ma il vero vantaggio fiscale è quello specificamente previsto per le ODV e le APS, che potrà condurre molte associazioni alla decisione di transitare dall’attuale forma giuridica a quella di APD o ODV.
Ad esempio, le APS optando per la norma appositamente prevista per esse dall’art. 86 del CTS, potranno forfettizzare il reddito d’impresa nella misura del al 3% dei proventi commerciali, fino ad un limite di ricavi di euro 130.000,00 annui, beneficiando, inoltre del regime di esclusione dall’Iva. Ricordiamo che, con riguardo all’Iva, solo ODV e APS beneficiano di questa grande agevolazione, perché negli altri casi l’IVA sarà applicata con il regime ordinario.
In linea generale, ricordiamo che un ETS si considererà non commerciale se svolgerà le proprie attività di interesse generale in maniera gratuita o dietro corrispettivi che coprano i costi effettivi, con la possibilità di un piccolo sforamento del 5% per non più di due anni consecutivi. In caso contrario, l’ETS sarà considerato commerciale, anche se non resterà iscritto al RUNTS.
Il presente articolo sarà il primo di una serie, che tratterà dell’intera riforma del Terzo settore. Ricordiamo inoltre, che il nostro Studio presta la propria consulenza professionale sia con appuntamenti presso i nostri uffici sia in modalità videoconferenza, concordando l’incontro telefonicamente o a mezzo e-mail.