Dopo avere tratto gli aspetti civilistici del TRUST, oggi ritorniamo sull’argomento, ma questa volta esaminandone gli aspetti legati all’imposizione diretta.
Trust opachi e trasparenti
È possibile distinguere il regime impositivo applicabile al trust a seconda che l’atto istitutivo identifichi o meno i beneficiari di esso:
• i redditi dei trusts senza beneficiari individuati (c.d. “trusts opachi”) vengono tassati direttamente in capo al trust;
• i redditi dei trusts con beneficiari individuati (“trusts trasparenti”) vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi,
Trust opachi, ovvero senza beneficiari individuati
I redditi del trust sono tassati in capo allo stesso trust senza alcuna tassazione per i beneficiari del capitale. I beneficiari del capitale sono coloro a beneficio del quale il trust è stato istituito, quindi se l’atto istitutivo prevede l’erogazione di contributi per l’istruzione dei beneficiari, per la formazione, per eventuali viaggi, cure o comunque per finalità che l’atto ha previsto, queste somme non saranno mai oggetto di tassazione in capo a tali soggetti.
Trust trasparenti, ovvero con beneficiari individuati
Per “beneficiario individuato” deve intendersi “il beneficiario di «reddito individuato», vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale”. Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, la trasparenza, implica che “il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”.
I redditi imputati ai beneficiari di un trust trasparente sono considerati redditi di capitale, quale che sia la loro categoria di reddito originaria.
Trust interposto (o fiscalmente inesistente)
Non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni dei redditi. Il trust risulta fiscalmente “inesistente” (o interposto) se, per effetto delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo, oppure in base ad elementi di fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente. In questa ipotesi, non si realizza un reale spossessamento del disponente (in relazione ai beni conferiti in trust) sicché il trust medesimo si configura come una struttura meramente interposta rispetto al disponente, dunque i redditi (formalmente) prodotti dal trust devono continuare ad essere attribuiti al disponente.
L’Agenzia delle Entrate ha individuato alcuni “indici” di interposizione del trust, qui di seguito elencati:
• trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
• trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
• trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
• trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (c.d. “trust a termine”);
• trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
• trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
• trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
• trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
• ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
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