Ad inizio anno abbiamo già trattato l’argomento Credito d’imposta sui beni strumentali ma occorre riprendere alcune fondamentali caratteristiche, fornendo alcune risposte a quesiti pratici che ci sono arrivati dagli utenti. Prima di tutto occorre ricordare che l’agevolazione ad oggetto ha sostituito in toto il meccanismo dell’Iper e Super Ammortamento, a partire dal 2020. L’ agevolazione riguarda sempre gli investimenti e l’acquisto di beni strumentai materiali nuovi.
I beneficiari di questa agevolazione sono le imprese, indipendentemente dalla loro forma e natura giuridica, dalla loro dimensione e dal regime di determinazione del reddito. I benefici di questa nuova agevolazione possono essere estesi anche nei confronti dei professionisti, dei c.d. forfetari o di coloro che determinano il reddito con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi. Da queste categorie vanno escluse le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali.
Le tipologie di investimenti agevolabili che sono previste ricoprono tre categorie:
• Beni materiali strumentali nuovi “ordinari”, precedentemente oggetto del super-ammortamento, diversi da quelli del modello “Industria 4.0”. Il credito d’imposta riconosciuto è:
o nella misura del 6% del costo (suddiviso in 5 quote annuali di pari importo);
o nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di auro.
• Beni materiali di cui all’Allegato A, ovvero i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. In questo caso il credito d’imposta è riconosciuto solo alle imprese in misura del:
o 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (da suddividere in 5 quote annuali dell’8 %);
o 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
Tra questi rientrano:
o Le macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia;
o Le macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
o Le macchine per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
o Le macchine e gli impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
o Gli strumenti e i dispositivi per il carico e lo scarico e la pesatura;
o I magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
• Beni immateriali di cui all’Allegato B, connessi a investimenti in beni materiali “industria 4.0”, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, nella misura del 15 % del costo, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 €.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile al decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.
I beni, affinché si possa usufruire al bonus, devono essere destinati a strutture produttive site nel territorio dello Stato, eccetto i veicoli e i mezzi di trasporto o i fabbricati e le costruzioni. La categoria degli automezzi può essere inclusa all’interno del credito d’imposta beni ordinari, solo nel caso di acquisto di autobus e autocarri inerenti all’attività.
Il credito d’imposta (sia quello derivante dai beni 4.0 che dai beni ordinari) non concorre a formare il reddito imponibile (IRPEF o IRES) né la base imponibile dell’Irap. Il meccanismo agevolativo prevede la compensazione, tramite F24, in cinque quote annuali per i beni materiali e in tre quote annuali per i beni immateriali; inoltre è cumulabile con altre agevolazioni (come ad es. il Credito d’imposta per il Mezzogiorno) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Ad es. un’azienda che investe in un macchinario rientrante nell’All. A e quindi tra quelli compresi nell’aliquota del 40 %, si può sommare a questa percentuale il riconoscimento dato dall’agevolazione del 45 % del Credito d’imposta per il mezzogiorno, se per l’appunto l’investimento riguarda anche l’implementazione del ciclo produttivo o la sua diversificazione, in territori del Sud Italia (ricordiamo che quest’ultima agevolazione è valida fino al 31 Dicembre 2020).
Inoltre, per i beni disposti dagli Allegati A e B, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice nel momento in cui il costo unitario del bene superi i 300.000 €. La stessa può essere rilasciata da un perito industriale o da un ingegnere iscritti negli albi professionali rispettivi, o un attestato di conformità, rilasciato da un ente di certificazione accreditato,. È altresì prevista, per i beni “Industria 2.0”, una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico.
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