pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto legge, n. 23 del 8 Aprile 2020, per il sostegno alla liquidità delle imprese (cd. Decreto liquidità). Le principali misure adottate riguardano gli aiuti alle imprese, sotto forma di garanzia, il potenziamento di alcuni crediti d’imposta e le proroghe sui versamenti. Nel presente articolo saranno trattati gli aiuti rivolti al mondo delle piccole e medie imprese, sia individuali sia societarie, nonché persone fisiche esercenti arti o professioni, danneggiate dall’emergenza COVID-19, con ricavi/compensi nell’anno 2018 fino ad euro 100.000 o per quelle attività che abbiano avuto inizio nel 2019 e 2020, a prescindere dai volumi dei ricavi/compensi. Questa prima misura, già operativa in seguito al via libera da parte della Commissione Europea avvenuta il 14 Aprile 2020, è richiedibile presso la vostra Banca di riferimento. L’ammontare massimo del finanziamento è pari al 25 % dei ricavi/compensi (quindi 25.000 € massimo, nel caso di 100.000 € di ricavi/compensi), che vengono erogati senza istruttoria da parte della Banca e con garanzia del 100% da parte dello Stato (Fondo di garanzia). Al presente articolo alleghiamo il Modulo ‘Allegato 4 bis’ del Ministero dello Sviluppo Economico, che va compilato con tutti i dati dell’azienda e con l’autocertificazione riguardante le informazioni per rientrare in questa forma di finanziamento.
Riassumendo le caratteristiche del finanziamento:
– Finanziamento garantito al 100 % dallo Stato, la Banca non potrà chiedere altre forme di garanzie
– Garanzia gratuita da parte dello Stato (Fondo di Garanzia)
– Durata massima 6 anni, di cui 2 anni di pre-ammortamento, ovvero di pagamento soltanto della quota interessi
– Tasso di interesse agevolato
– Iter procedurale della Banca velocizzato
Per i soggetti costituiti dopo il 1° Gennaio 2019 l’importo massimo non può superare i 25.000 €, a prescindere dai limiti dei ricavi.
Oltre ad inserire tutti i dati dell’azienda o singola P. iva, all’interno del modulo per la richiesta al Fondo di Garanzia, dovranno essere riportati i ricavi registrati da ultimo Bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale inviata, le dimensione dell’azienda, l’ULA, il fatturato e il totale bilancio. Una volta che il modulo del Ministero (All. 4 bis) è stato compilato e firmato, dovrà essere inviato tramite email (meglio se PEC) alla filiale della vostra Banca di riferimento, allegando il documento d’identità del legale rappresentante della società o titolare della p .iva e l’ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione inviata.
All’interno del Decreto liquidità, è stato inserito anche un credito d’imposta, per le imprese, relativo agli acquisti di dispositivi di protezione e gli interventi di sanificazione nei luoghi di lavoro. Nel testo vengono menzionati tutte quelle attrezzature utili al fine di evitare il contagio del Virus Covid-19. Tra i quali: mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti, tute di protezione, calzari, visiere di protezione e occhiali protettivi. Sono anche compresi i detergenti mani e i disinfettanti, e tutte quei dispositivi di sicurezza e protezione del lavoratore esposto a rischi di agenti biologici (quali ad esempio barriere e pannelli protettivi). La misura permette la creazione di un credito pari al 50 % per dell’importo speso nelle attrezzature di cui sopra, nei limiti dei 20.000 €. Alla misura sono destinati attualmente 50 milioni di euro, che potrebbero non essere sufficienti per tutte le richieste da parte delle imprese. Si discute in questi giorni su un potenziamento del plafond nel Decreto che dovrebbe uscire entro fine Aprile.
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