L’impresa sociale (disciplinata dal Dls n. 112/17) rientra tra gli enti del Terzo settore ed è una qualifica che può acquisire qualunque struttura a prescindere dalla forma giuridica.
                                                             ASPETTI GENERALI
Requisito soggettivo
La qualifica di impresa sociale può essere acquisita da tutti gli enti privati, sia se trattasi di società sia in presenza di associazioni e fondazioni
Soggetti esclusi
Tra i soggetti esclusi vi sono: le società unipersonali (con socio persona fisica), le Amministrazioni Pubbliche, gli enti i cui atti costitutivi limitino in qualunque forma l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati; per gli enti religiosi civilmente riconosciuti vi sono delle limitazioni.
Requisito oggettivo
L’impresa sociale deve conseguire ricavi superiori al 70% in una delle seguenti attività d’impresa di interesse generale:
• interventi e servizi sociali ed interventi, servizi e prestazioni per l’assistenza delle persone handicappate o con disabilità grave prive del sostegno familiare;
• interventi e prestazioni sanitarie;
• prestazioni socio-sanitarie;
• educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
• formazione universitaria e post-universitaria;
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale;
• radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
• servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
• cooperazione allo sviluppo;
• attività commerciali, produttive, ecc., svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
• servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità;
• alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
• microcredito;
• agricoltura sociale;
• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 2 del DLgs. 112/2017).
Indipendentemente dall’oggetto, se sono impiegati lavoratori svantaggiati o con disabilità, si considera sempre di interesse generale l’attività d’impresa nella quale siano occupati lavoratori svantaggiati o con disabilità in misura non inferiore al 30% dei lavoratori (vedasi i 5 casi riportati nella Tabella) e i lavoratori molto svantaggiati che però non possono contare per più di 1/3 (tipologia n. 1 della Tabella): quindi in quest’ultimo caso i primi dovranno essere il 20%:
                      TABELLA – I LAVORATORI SVANTAGGIATI NELLE IMPRESE SOCIALI
1.  Lavoratori molto svantaggiati: disoccupati da almeno 24 mesi; disoccupati da 12 mesi se:
• con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
• non sono diplomati o hanno completato la formazione da due anni senza avere trovato lavoro;
• con età superiore ai 50 anni;
• soli con figlio a carico;
• lavora in contesti ove il suo genere (uomo o donna) è fortemente sotto rappresentato;
• appartiene ad una minoranza etnica e necessità di rafforzare la formazione linguistica e professionale;
2. Rifugiati o richiedenti protezione internazionale e persone senza fissa dimora iscritte nell’apposito registro anagrafico.
3. Persone senza fissa dimora;
4. Persone inserite nel collocamento mirato della L. 68/99;
5. Soggetti svantaggiati ex art. 4 della L. 381/1991: disabili fisici, psichici e sensoriali; tossicodipendenti e alcolisti; persone in trattamento psichiatrico; minori a rischio in età lavorativa; detenuti
Assenza di scopo di lucro
Le attività non devono avere scopo di lucro; pertanto, è vietata la distribuzione di utili. Fanno eccezione, a determinate condizioni, i ristorni delle società cooperative.
Costituzione
L’impresa sociale è costituita con atto pubblico, con intervento del Notaio e iscrizione presso il competente Registro delle imprese
Denominazione
La denominazione o la ragione sociale devono contenere l’indicazione “impresa sociale”
Amministrazione
L’atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.
Organi di controllo interno
L’atto costitutivo dell’impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci, i quali esercitano compiti
di monitoraggio sull’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa, con particolare riguardo a quelle disposizioni che maggiormente connotano la qualifica di impresa sociale, ed attestano la conformità del bilancio sociale alle linee guida stabilite dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Scritture contabili
L’impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio ai sensi del codice civile.
L’impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida.
                                                           ASPETTI FISCALI
I redditi delle imprese sociali si determinano secondo le regole delle diverse tipologie di enti che possono assumere tale qualifica, con l’aggiunta delle particolari misure di favore (di cui all’art. 18 del DLgs. 112/2017), la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, di cui si attende il rilascio
Somme detassate
Sono esenti da tassazione le somme accantonate a riserve destinate allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio
Detrazione per chi investite nelle imprese sociali
Per le somme investite nel capitale sociale di una impresa sociale che abbia acquisito tale qualifica da non più di 5 anni, è possibile beneficiare di una detrazione Irpef/Ires del 30% della somma investita, con un tetto massimo molto elevato. L’investimento deve essere mantenuto per almeno 5 anni.
Semplificazioni fiscali
Alle imprese sociali non si applicano le norme in materia di società di comodo e società in perdita sistematica, né quelle sugli indici sintetici di affidabilità fiscale
Problematiche IVA
Non è prevista una specifica disciplina ai fini IVA e quindi le imprese sociali applicano l’IVA secondo le modalità ordinarie. Quindi, le imprese sociali devono considerarsi soggetti passivi IVA, con la conseguenza che le operazioni da essi effettuate saranno soggette ad imposta e ai relativi obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, dichiarazione, ecc.)

                                       ASPETTI RELATIVI AI RAPPORTI DI LAVORO
Coinvolgimento dei lavoratori
Fermo restando quanto sopra detto a proposito della presenza dei lavoratori svantaggiati a appartenenti a particolari categorie, sono previste alcune condizioni che riguardano la forza lavoro.
Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.
Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.
Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall’impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di lavoro, della natura dell’attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell’impresa sociale. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale.
Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:
• i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all’assemblea degli associati o dei soci;
• nelle imprese sociali di grandi dimensioni, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell’organo di amministrazione sia dell’organo di controllo.
I lavoratori dell’impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.
Nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati
nell’attività d’impresa, dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L’impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell’impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.