Nell’ambito della nuova Legge di Bilancio 2019, verrà di seguito tratta l’ampio e discusso tema della cd. Pace Fiscale. Considerata una vera e propria sanatoria dei ruoli, è indirizzata esclusivamente a persone fisiche che versano in grave e comprovate difficoltà economiche, che ha comportato l’ omesso versamento di imposte e contributi dichiarati. Tale definizione agevolata è strutturata in modo simile alla rottamazione dei ruoli (di cui tratteremo con un apposito articolo). Si tratta di debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del Dpr 600/73, e all’articolo 54-bis del Dpr 633/72.
La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.
Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare inferiore a 20.000,00 euro. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche. Devono poi essere debiti diversi da quelli dell’art. 4 del DL 119/2018 (i menzionati debiti, intendendosi per tali i carichi sino a 1.000,00 euro del periodo 2000-2010, sono annullati di diritto).
La legge parla espressamente di omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, ovvero Imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive. Il dato normativo parla espressamente di “tributi”, e con tale locuzione dovrebbero essere ricomprese le ritenute operate, dichiarate ma non versate dal sostituto d’imposta. La legge è alquanto chiara nel riferirsi a omessi versamenti di tributi dichiarati, dunque sono fuori dalla definizione gli importi che derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d’imposta. Del pari, sono esclusi gli importi che emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati (art. 36-ter del DPR 600/73). A rigore, sembra possano essere fuori dalla definizione anche i ruoli che, sebbene scaturiti da liquidazione della dichiarazione, non riguardano, tecnicamente, imposte dichiarate ma non versate (ad esempio, detrazioni d’imposta esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge).
Non tutti i contributi previdenziali e assistenziali possono rientrare nella sanatoria in oggetto. Infatti, essa è circoscritta ai “contributi dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti con accertamento”. Non sono compresi, dunque, comparti impositivi diversi come per esempio i tributi locali. Sono fuori anche gli omessi versamenti dei contributi per lavoro dipendente. Rientrano invece i contributi INPS spettanti alla Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata.
Rientrano nella definizione i debiti a titolo di IRPEF derivante da un reddito dichiarato dalla società, recepito dal socio nel quadro RH del modello REDDITI ma poi non versato. Il debito, per effetto della trasparenza, è infatti del socio persona fisica e non della società. Qualche profilo di incertezza potrebbe emergere per i tributi della società (IVA, IRAP) dichiarati e non versati dalla medesima, nella misura in cui siano richiesti al socio come coobbligato solidale. Anche questi tributi dovrebbero essere compresi, visto che, comunque, si tratta di omessi versamenti di imposte dichiarate, che, in ragione della solidarietà, vengono richiesti al socio persona fisica.
I carichi devono essere stati affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra l’01/01/2000 e il 31/12/2017. Si deve avere riguardo non alla data di notifica della cartella di pagamento, bensì al momento, antecedente, di consegna del ruolo dall’Agenzia delle Entrate (o ente previdenziale di competenza) all’esattore. Detto giorno non necessariamente coincide con la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Solo i ruoli beneficiano della sanatoria, pertanto sono esclusi gli avvisi bonari successivi a liquidazione della dichiarazione, salvo il ruolo sia stato già formato e consegnato entro il 31/12/2017.
Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (come nella rottamazione ter), corrispondendo:
• il 16% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è minore di 8.500,00 euro;
• il 20% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 8.500,00 e 12.500,00 euro;
• il 35% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 12.500,00 e 20.000,00 euro.
Bisogna pagare l’aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.
La procedura inizia con l’apposita domanda da presentare, entro il 30/04/2019, a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale). Entro il 31/10/2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell’istanza non rientrino nella definizione. La comunicazione rappresenta un atto impugnabile in Commissione tributaria. L’invio della domanda ha gli stessi effetti dell’istanza di rottamazione dei ruoli: tra l’altro, non possono essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche. Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati autodichiarati, Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, effettua un controllo sui medesimi, che potrà essere effettuato sino al 31/12/2024. All’esito del controllo, il debitore, a pena di decadenza nei 20 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, è tenuto a fornire la documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione ISEE. Ove tale documentazione non sia stata prodotta nei termini, non si producono gli effetti della definizione.
Il dovuto si paga in 3 anni (5 rate), riportiamo di seguito uno scadenziario riguardante le date più rilevanti della procedura:
– 30/04/2019 presentazione istanza tramite MOD. SA-ST;
– 31/10/2019 comunicazione al debitore dell’esito (accoglimento o rigetto, totale o parziale) della domanda e della relativa liquidazione delle somme;
– 30/11/2019 pagamento I rata pari al 35 % del debito stralciato;
– 01/12/2019 decorrenza degli interessi del 2 % sul capitale stralciato in corso di pagamento;
– 31/03/2020 pagamento II rata pari al 20 % del debito stralciato;
– 31/07/2020 pagamento III rata pari al 15 % del debito stralciato;
– 31/03/2021 pagamento IV rata pari al 15 % del debito stralciato;
– 31/07/2021 pagamento V rata pari al 15 % del debito stralciato.
Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30/11/2019. Il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora. Anche in tal caso, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.
L’istanza può essere presentata altresì dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli non hanno poi eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardi o in misura insufficiente le rate. Quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli è considerato un acconto ai fini della definizione, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto. Nel caso in cui Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione prevista dalla legge di bilancio 2019, opponga il diniego, i debiti, in costanza dei requisiti di legge, sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli di cui all’art. 3 del DL 119/2018, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora (e obbligo di pagamento intero delle imposte, a prescindere dall’ISEE).
Tale argomento sarà trattato nel prossimo articolo.
LASCIA UN COMMENTO