Facendo seguito al primo articolo pubblicato la scorsa settimana in merito alle novità apportate dalla nuova Legge di Bilancio 2019 del 30 Dicembre 2018, n. 145, proseguiamo nell’approfondimento delle tematiche che maggiormente sono state influenzate da tale norma in ambito fiscale per i piccoli contribuenti.
Il nuovo regime forfetario
Dal 1 gennaio 2019 sono forfetari le imprese individuali e i professionisti che nel corso del 2018 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 65mila euro. L’imposta sostituiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni nel caso di avvio di nuove attività.
Devono:
• emettere la fattura senza applicazione dell’Iva;
• annotare in fattura quanto segue: «Non soggetto ad Iva e a ritenuta fiscale ai sensi della legge n. 190/2014 – regime forfetario»
Sono esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica.
Non rileva se nel 2018 il contribuente abbia avuto personale dipendente o abbia utilizzato beni strumentali o percepito redditi di lavoro dipendente.
Le persone fisiche (imprenditori e professionisti) che nel 2018 hanno realizzato ricavi o compensi non oltre 65mila euro applicano naturalmente il regime forfetario dal 2019, senza necessità di operare alcuna scelta; al contrario, si dovrà manifestare l’opzione nel caso si desideri transitare ad uno dei regimi normali.
La legge n. 145/2018 ha introdotto alcune cause ostative che impediscono l’accesso al forfait:
1. la partecipazione nelle società di persone, associazioni, impresa familiare;
2. il controllo diretto o indiretto di una srl che svolga un’attività riconducibile a quella svolta dalla persona fisica in regime forfetario;
3. lo svolgimento di attività nei confronti del proprio datore di lavoro e di colui che lo è stato nei due periodi di imposta precedenti, ovvero nei confronti di soggetti indirettamente o direttamente riconducibili); questa causa ostativa scatta soltanto nel caso in cui le operazioni svolte con i datori di lavoro siano prevalenti.
Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000,00 euro (dal 2020)
Dal 2020 è istituita un’imposta sostitutiva pari al 20% sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche. Il nuovo regime è applicabile al superamento della soglia di ricavi/compensi prevista per il regime forfetario.
La nuova imposta sostitutiva è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con esclusione delle società di persone e delle associazioni tra professionisti.
Il regime agevolato è condizionato dalle medesime condizioni che precludono l’utilizzo del nuovo regime forfetario
Tuttavia, la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo è effettuata con i criteri ordinari, cioè quello della contabilità semplificata, salva l’opzione per la contabilità ordinaria.
Sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo è applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell’IRAP, pari al 20%
I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasceranno un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in discorso.
A differenza del regime forfetario ex L. 190/2014, gli adempimenti contabili e fiscali sono quelli ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa operanti in contabilità semplificata oppure ordinaria.
Oltre a non subire ritenute sui corrispettivi percepiti, le persone fisiche che utilizzeranno la nuova misura non saranno tenute ad operare le ritenute alla fonte in qualità di sostituto d’imposta, pur restando obbligate ad indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Per i soggetti che applicheranno il nuovo regime opererà l’esonero dall’IVA e dai relativi adempimenti, secondo le medesime disposizioni previste per il regime forfetario
Conseguentemente, non v’è addebito dell’IVA a titolo di rivalsa, né detrazione di quella assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
A differenza del regime forfetario, l’applicazione del regime di favore non esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Imposta sostitutiva sui compensi dell’attività di lezioni private e ripetizioni
È istituita un’imposta sostitutiva pari al 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni.
La misura è riservata ai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che svolgono l’attività di lezioni private e ripetizioni.
I dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato comunicano all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
Nei successivi articoli tratteremo le modifiche che si sono avute in tematiche quali: investimenti immobiliari, rottamazione ter e saldo e stralcio.
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