La legge di bilancio dello scorso anno 2018 ha riformato in modo significativo il regime dei redditi di capitale di natura finanziaria, uniformando il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze “qualificati” a quello delle “non qualificate”, prevedendo per entrambi la tassazione del 26%.
Prima delle modifiche in commento, le plusvalenze su partecipazioni qualificate erano tassate in capo alle persone fisiche nel limite del 40%, se realizzate entro il 31 dicembre 2008.
A partire dai redditi realizzati dal 1° gennaio 2019, invece, le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate, così come già accadeva per quelle non qualificate, sconteranno l’imposta sostitutiva del 26%.
La plusvalenza, che rappresenta il presupposto impositivo del capital gain si origina con il trasferimento della proprietà della partecipazione o del titolo.
Tale plusvalenza diventa imponibile quando viene percepito il corrispettivo, quindi il trasferimento di proprietà della quota sociale è il presupposto per il realizzo della plusvalenza da cessione, che però viene attratta a tassazione secondo il principio di cassa.
Se nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui si effettua la cessione, il contribuente ha percepito delle somme a titolo di acconto, queste saranno imponibili non nell’anno in cui sono percepiti, ma in quello in cui la cessione si perfeziona.
Perciò, se si stipula un contratto preliminare che prevede la corresponsione di acconti nell’anno 2018 e la stipula dell’atto definitivo nell’anno 2019, le somme percepite a titolo di anticipazione saranno imponibili nel periodo d’imposta in cui la cessione si realizza, cioè nel 2019 e saranno soggette all’imposta del 26%
Se viene pattuito un corrispettivo dilazionato, la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta.
Se l’atto di cessione è stato stipulato nel 2018, ma è stato pattuito un corrispettivo rateale (ad esempio, il 60% nel 2018 e il 40% nel 2019), il 60% della plusvalenza complessiva deve essere tassato nella dichiarazione relativa al 2018, e il 40% rimanente nella dichiarazione da presentarsi per il 2019. In entrambe le dichiarazioni tali redditi pagheranno l’IRPEF progressiva come era prima della riforma normativa, calcolata sul 58,14% del provento, e non l’imposta sostitutiva del 26%, poiché l’atto è stipulato nel 2018.
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