In ambito di finanza agevolata uno strumento da utilizzare per tutte quelle aziende che effettuano ricerca e che puntano allo sviluppo interno di processi e prodotti, è il Credito d’imposta. Tale leva fiscale, è stata introdotta per permettere alle aziende di competere con i più grandi paesi industrializzati d’Europa e del mondo. Se facciamo un confronto con i ‘competitor’ principali, l’Italia ha investito in R&S 1/4 della Germania e metà della Francia.
Il Credito d’imposta, di cui abbiamo già parlato in precedenza, come il credito d’imposta per il Mezzogiorno e il credito d’imposta per le strutture alberghiere, permette di riconoscere al soggetto, che effettua determinati investimenti, una percentuale di credito che potrà essere portata in compensazione con tributi futuri. Tale meccanismo, permette un ritorno sottoforma di credito del 50 % (prima era solo del 25 %) degli investimenti riconosciuti, con una soglia minima di spese ammissibili (complessive) per R&S di euro 30.000 fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni.
In tale ambito temporale, il credito in R&S è destinato a tutte quelle imprese che effettivamente investono in Ricerca e Sviluppo nel periodo che vanno dal periodo d’imposta 01/01/2015 fino al periodo d’imposta del 31/12/2020 (prima era fino al 31/12/2019).
Sotto il profilo soggettivo, l’istanza può essere presentata da tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dimensioni (nella precedente versione, erano escluse quelle al di sopra di un volume d’affari di 500 mln di euro) o dal regime fiscale adottato (sia esso in ordinaria, semplificata o forfetario), residenti nel territorio Italiano o società estere che posseggono un’organizzazione stabile sul territorio Italiano. E’ importante precisare che fra questi sono inclusi anche i consorzi e le reti d’imprese, gli enti non commerciali, Università e altri centri di ricerca. Non si applica ai soggetti con redditi da lavoro autonomo, soggetti sottoposti a procedura concorsuali o enti non commerciali (per attività istituzionale).
Sotto il profilo oggettivo, invece, i costi eleggibili al fine di determinare il credito d’imposta, oltre a essere direttamente connessi all’attività di Ricerca e Sviluppo, sono quelli relativi a:
– personale altamente qualificato (anche se con la modifica introdotta con la Legge di Bilancio 2017, viene meno la distinzione tra le spese per ‘personale altamente qualificato e ‘personale non altamente qualificato, pertanto, tale voce è da ricondursi direttamente alle ‘spese relative al personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo’);
– quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
– spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
– competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Tra le attività ammesse troviamo:
– lavori sperimentali o teorici svolti, aventi come finalità l’acquisizione di nuove conoscenze;
– ricerca pianificata o indagini critiche per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, o permettere un miglioramento degli stessi;
– acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
– produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi.
Non si considerano attività di Ricerca & Sviluppo: le modifiche ordinarie o periodiche apportate ai prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso.
Il meccanismo per calcolare il beneficio fiscale è riconducibile a 2 fattori:
1) il totale degli investimenti in R&S nel periodo di imposta dove si intende usufruire dell’agevolazione;
2) la media aritmetica degli investimenti in R&S sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore dell’agevolazione (in particolare 2014 – 2013 – 2012).
Dalla differenza tra il primo e il secondo punto calcoliamo il 50 % e otteniamo il credito che spetta all’azienda per l’attività di R&S attuata in questi anni. Di seguito un sunto del meccanismo sottoforma di formula aritmetica:
[Invest. In R&S periodo d’imp.(2016-20) – Media Invest. R&S (2012-13-14)]X 50%=Cred. da portare in compensaz.
Occorre precisare, che in caso di costituzione dell’azienda successiva all’entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2014), la media degli investimenti in R&S non potrà che essere pari a zero, per tale motivo si considerano, al fine del calcolo del credito d’imposta, l’ammontare totale degli investimenti effettuati dalla neo-costituita.
Importante, il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES/IRPEF/IRAP. Ed cumulabile con altri strumenti di finanza agevolata, quali:
– Superammortamento e Iperammortamento
– Nuova Sabatini
– Patent Box
– Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
– Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
– Fondo Centrale di Garanzia
In ultimo, l’accesso al Credito è automatico in fase di redazione del bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi nel quadro RU del Modello Unico. Il richiedente, in determinati ambiti di R&S, deve redigere inoltre, una relazione tematica che fornirà tutte le informazioni in ambito di novità, ostacoli di tipo tecnico e avanzamento lavori dell’intero progetto. L’azienda, pertanto, ha l’obbligo di mantenere tutta la documentazione contabile necessaria ai fini di un eventuale controllo da parte dell’Agenzia.
LASCIA UN COMMENTO