IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO.
Pubblichiamo testo integrale della circolare Istituto Nazionale del Lavoro, contenente precisazioni circa l’installazione di telecamere all’interno dei luoghi di lavoro.

Com’è noto, la vigente normativa prevede, in caso di installazione di apparecchi di videosorveglianza, la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro o in alternativa l’accordo sindacale. La ragione di tali cautele è quella di verificare che tali apparati siano effettivamente finalizzati alla sicurezza dei beni o dei luoghi e non mascherino invece il controllo a distanza dei lavoratori, vietato dallo Statuto del 1970.

La novità di tale circolare è quella di allargare tale obbligo anche a quegli impianti che si attivano in automatico in caso di intrusione di terzi.

ISTITUTO NAZIONALE LAVORO nota 28 novembre 2017, n. 299

Pervengono a questo Ispettorato numerose istanze da parte di imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro.
L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con R.S.A. o R.S.U. ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Al fine di uniformare l’operatività degli Uffici territoriali, si ritiene però opportuno fornire le seguenti indicazioni operative finalizzate a rendere più celeri le procedure autorizzative connesse a tali particolari impianti.
In primo luogo si ritiene che questi ultimi, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato art. 4.
Quanto alle modalità operative va tenuto presente che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.
Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, si invitano codesti Uffici a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.