La Legge 21 giugno 2017, n.96, ha reintrodotto, se pur con alcune modifiche, il sistema dei buoni lavoro (voucher) per le prestazioni occasionali di lavoro accessorio.
L’Inps, con circolare del 5 luglio 2017, ha chiarito caratteristiche e limiti di utilizzo di questa nuova tipologia di contratto.
Si tratta di compensi che non incidono sul reddito del lavoratore, né sul suo stato di disoccupazione, purchè non vengano superati in un anno i seguenti limiti:

  • 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Gli importi si intendono al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

In caso di superamento del tetto dei 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Viene prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ogni giorno di accertata violazione.

Nel caso in cui la prestazione viene effettuata da pensionati di vecchiaia, da disoccupati, da soggetti in cassa integrazione o da giovani inferiori a 25 anni, i compensi vengono computati al 75% del loro importo.
Non è possibile ricorrere a tale forma di contratto, se il prestatore è anche dipendente del committente, o se lo è stato nei sei mesi precedenti (sia subordinato che collaboratore).

Sia utilizzatori che prestatori dovranno registrarsi in un’apposita piattaforma informatica, all’indirizzo: www.inps.it – Servizio: Prestazioni Occasionali.
Tale piattaforma gestirà tutta la procedura, compreso il pagamento dei compensi.

Possono ricorrere a tali prestazioni sia aziende e professionisti con un massimo di 5 dipendenti a tempo indeterminato, che i privati.

I privati utilizzeranno il “Libretto Famiglia”, cioè un apposito libretto nominativo precaricato, che si potrà acquistare presso l’Inps o gli uffici postali, i cui titoli avranno il valore di 10 euro per ogni ora, da utilizzare per pagare le prestazioni occasionali di:

  • piccoli lavori domestici (inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione);
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato.

Nel caso invece di aziende e professionisti, il ricorso alle prestazioni occasionali potrà farsi solo a seguito di uno specifico Contratto di prestazione occasionale, nel quale la misura minima del compenso sarà pari a 9 euro per ogni ora; inoltre il compenso minimo viene fissato in almeno 4 ore giornaliere, pari a euro 36,00.
Solo per il settore agricolo si farà riferimento alle retribuzioni di riferimento dei contratti nazionali o territoriali.

L’utilizzatore (sia privato che azienda) dovrà in ogni caso, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, trasmettere attraverso la piattaforma informatica Inps, i dati di attivazione della prestazione, compresi data e ora di inizio e fine, nonchè tutti i dati identificativi del lavoratore.

E’ in ogni caso vietato l’utilizzo del sistema dei voucher nel settore edile e lapideo, e nel caso di appalti di opere e servizi.
Il pagamento del compenso avverrà a cura dell’Inps, entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, con accredito in c/c bancario o postale.