Nel primo articolo dedicato alla campagna dichiarazione dei redditi 2017 su 2016 abbiamo già trattato degli oneri deducibili, adesso, nell’ambito della consulenza fiscale e tributaria, ci soffermiamo sugli oneri detraibili, vale a dire di quei costi sostenuti nel corso dell’anno che andranno sottratti direttamente dall’imposta lorda; in seguito a tale operazione si avrà l’imposta netta dell’anno fiscale. La quasi totalità di queste detrazioni consistono nel 19% della spesa sostenuta.

Come nel caso delle deduzioni, anche le detrazioni seguono il principio di cassa, quindi in base alla data di pagamento; per documentare la spesa è fondamentale conservare la fattura/ricevuta con attestazione del pagamento (bonifico o estratto conto della carta di credito).

Familiari a carico
Si possono includere nel carico fiscale del contribuente i familiari con un reddito annuo lordo inferiore a 2.841 euro; per familiari si intendono, coniuge, genitori e figli (anche non naturali), fratelli e sorelle, nuore e generi, suoceri. La convivenza non è necessaria soltanto per coniuge e figli, gli altri familiari devono risiedere con il contribuente.
Le detrazioni vengono calcolate in funzione del reddito del contribuente (in misura inversamente proporzionale) e, nel caso dei figli, anche in funzione del numero degli stessi e/o di eventuali disabilità.
I figli sono gli unici familiari la cui detrazione può essere ripartita fra più soggetti (i due genitori) ma solo nella misura del 50% per ognuno o al genitore che ha il reddito più elevato.

Spese sanitarie
Si detrae il 19% sull’importo che eccede la franchigia di 129 euro per le spese relative a farmaci, visite mediche generiche e specialistiche, chirurgiche. Per i farmaci è necessario lo scontrino parlante, ossia quello che riporta il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico; in tutti gli altri casi è necessaria la ricevuta fiscale o la fattura.
Non vi è alcuna franchigia per le spese di acquisto di mezzi di assistenza, deambulazione, e sussidi tecnici e informatici per disabili. In particolare, per le spese degli assistenti personali nei casi di non autosufficienza (cd. badanti), la detrazione si applica per limite di spesa di 2.100, purché il reddito del contribuente non superi i 40.000 euro. Vi è invece un limite di euro 18.076 per acquisto di veicoli per portatori di handicap.
Si rinvia ad altra sede la complessa discussione sulle tipologie di spesa rientranti in questa categoria, visto che l’evoluzione della medicina e i continui interventi chiarificatori dell’Agenzia delle Entrate hanno notevolmente arricchito l’argomento.

Spese funebri
Si detraggono al 19% e fino ad un limite massimo di 1.550 euro le spese sostenute in occasione del decesso di qualsiasi persona, anche non familiare e non fiscalmente a carico. Tale novità è stata introdotta dal 2016, in precedenza era necessario un vincolo da parentela tra il contribuente e il defunto.

Intereressi passivi su mutui
La detrazione del 19% è relativa in questo caso agli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari relativi all’acquisto dell’abitazione principale, con un limite massimo di spesa di 4.000 euro. Nel caso di mutuo cointestato il limite va ripartito fra tutti gli intestatari (ad esempio 2.000 euro per ogni coniuge). Se uno dei due coniugi è a carico dell’altro la detrazione spetta interamente al coniuge che ha il carico fiscale.
Sono inclusi in tale voce anche gli oneri accessori ai mutui, classico esempio è la parcella del notaio per la stipula di un contratto di mutuo ipotecario e l’imposta sostitutiva sul mutuo.
La detrazione è consentita a condizione che l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e che il mutuo venga stipulato entro l’anno antecedente o successivo all’acquisto.
La detrazione spetta anche nel caso di acquisto e mutuo a favore di un familiare (ad esempio il genitore che acquista la casa al figlio), oppure se il contribuente è costretto a trasferire la propria dimora per esigenze lavorative o mediche (in questo caso l’immobile non potrà essere locato).
Per i mutui stipulati prima del 1993, ormai in fase conclusiva, le detrazione sono ammesse anche per immobili non adibiti ad abitazione principale.
Tale tipo di detrazione al 19% riguarda anche gli interessi ed oneri accessori sui mutui ipotecari per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, purché il mutuo sia stipulato entro i sei mesi antecedenti o successivi all’inizio dei lavori di costruzione e l’immobile venga abitato entro sei mesi dal termine dei lavori. In tal caso però il limite di spesa è pari a 2.582 euro.

Erogazioni liberali
Si tratta di liberalità versate a favore di associazioni per la promozione sociale, di istituti scolastici, di società di mutuo soccorso.
Rientrano in questa categoria le erogazioni a favore di soggetti operanti nel settore dello spettacolo o che svolgono attività di valore culturale ed artistico; la detrazione è prevista anche per le erogazioni fino a 1.500 euro a favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche
Infine si possono detrarre le donazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità ed eventi straordinari.

Assicurazioni
La detrazione del 19% è relativa a premi assicurativi per polizze con oggetto il rischio di morte o invalidità permanente superiore al 5%.
Negli ultimi anni i limiti di tale spesa sono stati ridotti fino ad arrivare agli attuali 530 euro complessivi per tutte le polizze ammesse: la detrazione massima consentita è quindi di 101 euro.

Spese di istruzione
Relativamente alle spese di istruzione e/o specializzazione universitaria per corsi frequentati in università italiane o straniere, pubbliche o private, è ammessa la detrazione del 19% dall’IRPEF; rientrano in tale categoria anche le spese per dottorati di ricerca e per frequenza di Università telematiche.
Per le università pubbliche non vi sono limiti di spesa, mentre per quelle private il limite è calcolato in base a specifiche tabelle ministeriali redatte in base all’area geografica e all’ambito di studi dell’ateneo.
Per le spese scolastiche, invece, la detrazione del 19% va calcolata su dei limiti di spesa annui per studente che aumenteranno gradualmente dai 564 euro per il 2016 fino agli 800 euro dal 2019. Rientrano in questa voce tasse di iscrizione e di frequenza, contributi obbligatori, spese per mense scolastiche. Sono invece escluse dalla detrazione le spese per materiale di cancelleria e testi scolastici.

Spese asili nido
Tale detrazione ha un limite di spesa annuo di 632 euro. La retta di frequenza può essere pagata sia per l’asilo nido pubblico che privato.

Spese per attività sportiva
Fanno parte di questa categoria le spese sostenute per iscrizione e frequenza di palestre, piscine e ad altri impianti sportivi per attività sportiva dilettantistica, sostenute per ragazzi tra i 5 e 18 anni di età con un limite di spesa di 210 euro. Va da sé che generalmente tale voce è relativa a spese per figli a carico, il contribuente maggiorenne che pratica sport non ne potrà beneficiare.

Spese veterinarie
La detrazione del 19% si applica sulla spesa al netto della franchigia di 129 euro e fino ad un massimo di 387 euro; le cure possono essere rivolte ad animali legalmente detenuti per compagnia ed attività sportiva, non ai fini di allevamento, attività agricola o commerciale.

Spese di intermediazione immobiliare
Le commissioni corrisposte alle agenzie immobiliari per l’acquisto di abitazione principale danno diritto a detrazione nella misura del 19% fino al limite di 1.000 euro, da ripartire in base alla percentuale di possesso dell’immobile. La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta prima della stipula dell’atto o del preliminare.

Spese di intermediazione immobiliare
Vi sono diversi tipi di detrazioni legate all’affitto di immobili abitativi:

  • al contribuente inquilino in virtù di contratto di locazione spetta una detrazione di 150 euro se il suo reddito annuo è compreso tra 15.494 e 30.987, e 300 euro se il reddito è inferiore a 15.494;
  • i giovani tra i 20 e i 30 anni di età che hanno stipulato un contratto di locazione beneficiano di una detrazione di 992 euro per i primi tre anni di affitto, purché il reddito non superi 15.494 euro e l’immobile non sia lo stesso dove risiedono i genitori;
  • i contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione cd. a canone concordato beneficiano di una detrazione di 248 euro se il reddito annuo è compreso tra 15.494 e 30.987, e 496 euro se il reddito è inferiore a 15.494;
  • i contribuenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e pertanto stipulano un nuovo contratto di locazione beneficiano di una detrazione di 496 euro se il reddito annuo è compreso tra 15.494 e 30.987, e 992 euro se il reddito è inferiore a 15.494, purché il nuovo comune di residenza disti almeno 100 km dal precedente e comunque si trovi in un’altra regione e la residenza sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta di detrazione;
  • gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (distante almeno 100 km o comunque in altra provincia) beneficiano della detrazione del 19% fino ad un limite di spesa di 2.633 euro sull’affitto dell’immobile abitativo.

La Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto la detrazione del 19% sui canoni di leasing pagati per abitazioni principali nel quinquennio 2016-2020 (cd. leasing abitativo).
In particolare, per i contraenti con meno di 35 anni, i canoni e gli oneri accessori non devono superare 8.000 euro, il prezzo di riscatto non deve superare 20.000 euro, ed essi devono avere un reddito massimo al momento della stipula di 55.000 euro e non avere altri immobili abitativi di proprietà.
Per i contraenti con più di 35 anni, i canoni e gli oneri accessori non devono superare 4.000 euro, il prezzo di riscatto non deve superare 10.000 euro, ed essi devono avere un reddito massimo al momento della stipula di 55.000 euro e non avere altri immobili abitativi di proprietà.