Siamo alle porte della campagna dichiarazione dei redditi 2017 su 2016. Entro il prossimo mese di giugno (o luglio con la maggiorazione dello 0,40%) si determineranno i saldi delle imposte dell’anno passato e gli acconti per il nuovo anno.
Nell’ambito della consulenza fiscale e tributaria può essere dunque utile fare un riepilogo degli oneri deducibili dal reddito e degli oneri detraibili dall’imposta con l’obiettivo di minimizzare il carico fiscale.
In questo primo intervento tratteremo degli oneri deducibili, vale a dire di quei costi sostenuti nel corso dell’anno che andranno sottratti ai redditi lordi dei contribuenti.
La deduzione segue il principio di cassa, quindi in base alla data di pagamento; per documentare la spesa è fondamentale conservare la fattura/ricevuta con attestazione del pagamento (bonifico o estratto conto della carta di credito).
Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori
Si possono dedurre i contributi versati all’INPS gestione artigiani e commercianti e gestione separata, oltre ai contributi versati alle varie casse di previdenza private, ad esempio Enpam, Inarcassa, Cassa Forense, ecc. Rientrano in questa voce anche i contributi facoltativi versati alle medesime casse di gestione previdenziale, ad esempio i contributi per il riscatto degli anni di laurea. Per tale voce non vi sono limiti di deduzione.
Contributi per previdenza complementare
Rientrano in tale categoria i versamenti effettuati a favore di fondi pensione collettivi ed individuali, cd. “previdenza di terzo pilastro”, deducibili nel limite di 5.165 euro annui.
Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
La deduzione riguarda in questo caso i contributi a carico del datore di lavoro versati a favore di domestici, colf, baby-sitter, badanti, in generale alle persone addette all’assistenza domestica e/o personale. Il limite di deducibilità è pari ad euro 1.549 annui.
Erogazioni liberali
Si tratta di liberalità versate a favore di organizzazioni operanti nel settore “non profit”, ad esempio Onlus, fondazioni ed associazioni per la ricerca scientifica, per la promozione sociale, per la tutela e la promozione del patrimonio artistico e paesaggistico.
Rientrano in tale voce anche le liberalità a favore di organizzazioni non governative cooperanti con i Paesi in via di sviluppo, secondo un elenco riconosciuto dal Ministero degli Esteri.
Il limite di deduzione per le suddette spese è il 10% del reddito del contribuente e comunque non oltre i 70.000 euro.
Si possono anche dedurre, nel limite di 1.032 euro ciascuna, le erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose e, senza alcun limite di spesa, le donazioni in favore di università ed istituti di ricerca.
Altri oneri deducibili
Rientrano in questa categoria residuale gli assegni di mantenimento periodico versati all’ex-coniuge in seguito a sentenza di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio. Non sono deducibili gli assegni di mantenimento versati in favore dei figli.
Sono interamente deducibili le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute da contribuenti disabili o per conto degli stessi, anche se fiscalmente non a carico, incluse le spese relative a soggetti affetti da grave invalidità o menomazione, previo accertamento dell’handicap.
Rientrano in questa categoria anche i contributi versati a fondi integrativi del SSN fino ad euro 3.615, mentre non è più deducibile la parte di contributo al SSN su assicurazioni RC auto-moto e natanti.
Per spese di acquisto o costruzione di nuovi immobili da destinare a locazione per almeno 8 anni è prevista una deduzione dal reddito fino al 20% del costo sostenuto e nel limite di 300.00 euro.
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