Tra le novità più importanti introdotte dal Decreto Fiscale n. 193/2016 ci sono quelle del nuovo Spesometro (cosiddetto “elenco clienti e fornitori”) e delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA.
Nuovo Spesometro
Fino al 2016 il vecchio Spesometro prevedeva una comunicazione annuale in forma sintetica da effettuarsi entro il 10 aprile dell’anno successivo (20 aprile per chi adottava la liquidazione IVA trimestrale), adempimento che verrà mantenuto per l’anno da poco conclusosi: ciò significa che i dati sul 2016 saranno trasmessi il prossimo mese, come di consueto.
Dal 1 gennaio 2017 si passa ad una comunicazione più analitica e frequente, da effettuarsi entro la fine del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre; è prevista un’eccezione per il solo secondo trimestre, per il quale l’invio dei dati nello Spesometro avverrà entro il 16 settembre anziché il 31 agosto.
Per il solo anno 2017 vi è una deroga che accorpa gli invii del primo e secondo trimestre entro la data unica del 18 settembre 2017, relativa dunque al primo semestre dell’anno in corso.
A regime le scadenze di invio dati Spesometro saranno dunque:
Comunicazione I trimestre | 31 maggio |
Comunicazione II trimestre | 16 settembre |
Comunicazione III trimestre | 30 novembre |
Comunicazione IV trimestre | 28 febbraio |
Sono tenuti a tale adempimento tutti i soggetti passivi IVA relativamente alle fatture emesse e ricevute, e dovranno essere comunicati:
- i dati identificativi del cliente/fornitore;
- data e numero progressivo della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata e relativa imposta;
- la tipologia di operazione.
Le sanzioni previste per errata od omessa comunicazione di tali dati comporta una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 1.000 euro per trimestre (che si riduce a 500 euro se l’omissione o l’errore vengono corretti entro 15 giorni dalla scadenza).
Vi sarà comunque la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, versando entro 90 giorni un nono della sanzione prevista (ad esempio 1/9 di 2 euro per ogni fattura non trasmessa).
Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA
Vengono introdotte nel calendario fiscale le comunicazioni trimestrali dei dati delle liquidazioni Iva, anch’esse da effettuarsi entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (con l’eccezione del secondo trimestre, i cui dati vanno comunicati entro il 16 settembre); non vi sarà nessuna variazione per quanto riguarda i termini di versamento periodico dell’Iva, sia mensile sia trimestrale.
Sono obbligati a tale comunicazione anche i contribuenti che liquidano il trimestre a credito IVA, mentre vi è un esonero per i soggetti passivi IVA che non presentano la dichiarazione IVA annuale (ad esempio chi svolge solo attività esente, i contribuenti minimi e forfetari). In questo caso è prevista una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.000 euro in caso di omessa o infedele comunicazione, con la possibilità di ridurre la sanzione alla metà qualora si proceda alla correzione entro 15 giorni dalla scadenza.
Questi nuovi adempimenti hanno notevoli riflessi operativi sulla tenuta della contabilità: le fatture di acquisto e quelle emesse dovranno essere registrate con sollecitudine per rispettare le suddette scadenze ed evitare di incorrere in sanzioni.
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