Le società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) subiscono un trattamento fiscale dei redditi prodotti alquanto oneroso: gli utili approvati in sede di bilancio d’esercizio vengono attualmente tassati con l’aliquota IRES del 27,5% (anche se dal 2017 tale aliquota sarà ridotta al 24% in determinati casi); laddove tali utili vengano successivamente distribuiti ai soci persone fisiche, si verifica una seconda tassazione, pari ad un’imposta sostitutiva del 26% nel caso di partecipazioni non qualificate oppure ad una tassazione ordinaria IRPEF sul 49,72% del dividendo nel caso di partecipazioni qualificate.
Per evitare tale problema di “doppia tassazione” si può optare per il cd. regime di trasparenza fiscale, ai sensi dell’art. 116 del TUIR; tale regime, nato in origine per le società di capitali partecipate da altre società di capitali, è stato successivamente esteso anche alle società di capitali “a ristretta base azionaria”, ossia quelle partecipate esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 per le società cooperative), e purché le stesse non superino i limiti di ricavi per l’applicazione degli studi di settore. Esso prevede che gli utili prodotti dalla società, anziché scontare l’IRES, vengano tassati direttamente in capo ai soci attraverso l’IRPEF, in misura variabile da socio a socio in virtù dei rispettivi redditi personali.
L’opzione del regime va manifestata nel modello Unico Società di capitali trasmesso nell’anno in cui si vuol far partire lo stesso regime (ad es. nel modello Unico 2017 su 2016 nel caso si parta il 1/1/2017) ed è vincolante per 3 esercizi fiscali, con possibilità di rinnovo. E’ necessaria inoltre l’unanimità dei soci per l’adesione.
Al fine di non appesantire la trattazione dell’argomento, in questa sede non verranno proposti esempi numerici per confrontare il costo fiscale nei due casi di tassazione IRES ordinaria e tassazione con regime di trasparenza; basti sapere che la convenienza dell’opzione della trasparenza è maggiore al diminuire dell’utile fiscale della società di capitali e dei redditi complessivi del socio. In altri termini, società in fase di start-up o con utili contenuti (entro 30.000 euro annui) e partecipate da soci con redditi bassi hanno una sicura convenienza nell’optare per il regime.
LASCIA UN COMMENTO