Dal 2016 il regime di vantaggio è utilizzabile da più contribuenti e diventa più conveniente
La Legge di Stabilità per il 2015 aveva introdotto uno speciale regime agevolato, cosiddetto “forfetario” perché determina il reddito imponibile attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività da applicare ai ricavi conseguiti (si veda tabella sotto), anziché con la analitica deduzione dei costi sostenuti dai ricavi.
Con la Legge di Stabilità 2016 sono state apportate delle importanti modifiche al regime, tra cui l’innalzamento dei limiti dei ricavi e la riduzione dell’aliquota di imposta per le nuove attività, con l’obiettivo di renderlo più fruibile per i contribuenti.
Tale regime sostituisce gli altri regimi agevolati finora vigenti (“minimi”, “ex-minimi”, “nuove iniziative”).
Soggetti interessati
La norma è destinata a coloro che esercitano attività di impresa, artistica o professionale che posseggano i seguenti requisiti:
- ricavi annuali inferiori a determinate soglie, in base all’attività svolta (si va da un limite di 25.000 euro per gli agenti e rappresentanti di commercio, fino ai 50.000 per i commercianti, si veda tabella). Si intendono i soli ricavi incassati, non quelli “per competenza”;
- spese per il personale inferiori a 5.000 euro annui;
- investimenti in beni strumentali inferiori a 20.000 euro al termine dell’esercizio. Non sono inclusi in tale limite i beni immobili.
Nella seguente tabella vengono riepilogati i limiti dei ricavi, ragguagliati ad anno, e i coefficienti di redditività in base al tipo di attività esercitata:
Gruppo di attività | Limite ricavi (in euro) | Coefficiente di redditività |
Industrie alimenti e bevande | 45.000 | 40% |
Commercio ingrosso e dettaglio | 50.000 | 40% |
Commercio ambulante di alimenti e bevande | 40.000 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 30.000 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 25.000 | 86% |
Intermediari del commercio | 25.000 | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 50.000 | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche,sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | 30.000 | 78% |
Altre attività economiche | 30.000 | 67% |
Agevolazioni previste dal regime
- Imposta sostitutiva di Irpef e Irap del 15% sul reddito determinato forfettariamente secondo i coefficienti sopra elencati, ridotta al 5% per i primi 5 anni di svolgimento dell’attività;
- esenzione dalla compilazione di Studi di settore e Parametri;
- contribuzione Inps ridotta del 35% rispetto ai normali contribuenti (i contributi previdenziali sono comunque deducibili dal reddito determinato forfettariamente).
Inoltre i contribuenti forfettari non applicano l’Iva sulle fatture emesse (non potendo, però, detrarre l’Iva sugli acquisti), non operano né subiscono ritenuta d’acconto. Inoltre, è possibile usufruire del regime anche se si percepiscono, in aggiunta al reddito di impresa o di lavoro autonomo, redditi di lavoro dipendente o assimilati (incluso il reddito da pensione), purché questi non eccedano i 30.000 euro annui.
Il regime fiscale forfetario è un regime “naturale”, cioè è sufficiente possedere i suddetti requisiti per accedervi, senza manifestare un’opzione esplicita.
Soggetti esclusi
Non possono beneficiare del regime forfetario:
- i residenti all’estero, ad eccezione dei cittadini UE;
- coloro che sono anche soci di società di persone, di s.r.l. trasparenti o di associazioni professionali;
- i soggetti che si avvalgono di regimi Iva speciali (es. editoria, agenzia di viaggi, vendita di sali e tabacchi, ecc.);
- i soggetti che si avvalgono di altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che perdono uno dei requisiti sopra elencati, con effetto dall’anno successivo alla perdita del requisito.
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