Come consueto, nel rinnovare ai nostri Assistiti gli auguri per l’anno appena iniziato, presentiamo un riepilogo, volutamente sintetico, delle novità legate a recenti provvedimenti legislativi, in materia fiscale ed aziendale, nonché alcune comunicazioni di carattere pratico.

Novità normative 2016

TASI e abitazioni principali
Dal 2016 niente più TASI sulle abitazioni principali. È assimilata all’abitazione principale (che resta quella dove dimora e risiede il possessore e il suo nucleo familiare) la casa assegnata al coniuge dopo la separazione legale.

IMU e TASI per immobili in comodato
Per le abitazioni concesse in comodato d’uso a figli o genitori che le utilizzano come abitazioni principali, IMU e TASI sono ridotte del 50%. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato, il comodante possieda, oltre all’immobile concesso in comodato, un solo altro immobile nello stesso Comune purché adibito a propria abitazione principale.
Leggi l’approfondimento sulle novità IMU e TASI per gli immobili in comodato

IMU e TASI su immobili locati con canone concordato
Sugli immobili locati con canone concordato è previsto una riduzione del 25% su IMU e TASI.

Rivalutazione redditi terreni
Ai fini delle imposte sui redditi, dal 2016 i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 30%.

Detrazioni spese su immobili
Sono state prorogate per il 2016: la detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio (50%), per il risparmio energetico (65%) e per il cosiddetto bonus mobili (50% su una spesa massima di 10 mila euro).

Detrazione acquisto Fabbricati interamente ristrutturati
È detraibile al 50% anche il 25% del prezzo di acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati. Infatti la legge di Stabilità 2015 aveva già prolungato da 6 a 18 mesi il periodo, dopo la fine dei lavori, entro cui un soggetto Irpef può acquistare un’abitazione di un fabbricato interamente ristrutturato, beneficiando di questa detrazione (con limite massimo della detrazione a 48 mila euro).

Giovani coppie e bonus mobili
È concesso alle giovani coppie, anche conviventi da 3 anni, e acquirenti di una prima casa, di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute nel 2016 per l’arredamento della stessa. Occorre che almeno uno dei due componenti la famiglia non abbia superato i trentacinque anni. La detrazione si ripartirà tra gli aventi diritto in dieci rate annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

Leasing immobiliare per abitazioni
Con il contratto di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale la società di leasing si obbliga ad acquistare l’immobile secondo le indicazioni dell’utilizzatore e a metterlo a disposizione dello stesso. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito. Per i contratti di leasing stipulati dal 2016 al 2020, è stata introdotta, in favore di persone fisiche di età inferiore a 35 anni con un reddito entro 55.000 euro, una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di leasing per un importo non superiore a 8.000 euro annui. Inoltre, viene introdotta una detrazione del 19% del costo di acquisto del bene a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro. Le medesime agevolazioni sono applicabili anche ai soggetti di età superiore ai 35 anni, ma per importi dimezzati.

Iva su acquisto abitazioni
Si potrà detrarre dall’IRPEF il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA per l’acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione dell’imposta è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

Efficienza energetica
Sono detraibili al 65% le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione.

Affitti
È nullo ogni accordo mirato a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto. In presenza di tali situazioni, è stabilito che quanto versato in più dall’inquilino va richiesto entro sei miei dalla riconsegna dell’immobile, anche se non c’è stata alcuna scrittura privata ma i soldi in più siano stati dati senza formalità. Inoltre, il locatore dovrà comunicare la registrazione della locazione all’amministratore di condominio entro 60 giorni.

Contante
Dal 2016, i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, potrà essere effettuato fino a 2.999,99 euro e non più fino a 999,99 euro. Quindi, dal 2016 i negozianti non dovranno più effettuare i complicati adempimenti previsti dalle disposizioni, ormai superate, per consentire agli stranieri privati extracomunitari di pagare gli acquisti con denaro contante fino a 3.000 euro.

Pubblica amministrazione
Per la Pubblica amministrazione rimane a 1.000 euro il limite, superato il quale vi è l’obbligo del pagamento degli emolumenti (stipendi, pensioni, compensi, ecc.) solo con strumenti elettronici bancari o postali.

Carte di credito
Sarà possibile pagare con carte di debito o di credito anche importi inferiori a 5 euro. Per chi non accetterà i pagamenti con carte è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, che verrà stabilita con un apposito decreto. Tale obbligo, sanzione compresa, non si applicherà solo “nei casi di oggettiva impossibilità tecnica”. Dal 1 luglio 2016, la possibilità di pagamenti con le carte sarà possibile anche per i parcheggi dei veicoli.

Riduzione aliquota IRES
Dal 1 gennaio 2017, l’aliquota Ires applicabile alle società di capitali è ridotta dal 27,5% al 24%.

Super ammortamento
È prevista una maggiorazione del 40% del costo fiscale dei beni materiali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 da imprese e lavoratori autonomi. La maggiorazione opera con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing e rileva ai fini Ires e Irpef (ma non Irap) attraverso una diminuzione dell’imponibile tassabile. Sono agevolati tutti i beni strumentali nuovi ad esclusione di fabbricati e beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%. La maggiorazione si applica anche agli autoveicoli, inclusi quelli a deducibilità limitata, per le quali viene aumentata la soglia massima di rilevanza da 18.076 euro a 25.306 euro (da 25.823 euro a 36.152 euro per gli agenti) limitatamente agli investimenti effettuati nel periodo 15/10/2015-31/12/2016. I maggiori ammortamenti non producono effetti sui valori stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

Credito d’imposta beni strumentali
È attribuito un credito d’imposta alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima del 20%. Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. Il credito d’imposta si utilizza in compensazione. Il credito d’imposta è ridotto se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta dopo l’acquisto o se prima di cinque anni dall’acquisto sono dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all’impresa o a strutture diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, a meno che nel medesimo periodo d’imposta non si acquisiscano beni della stessa categoria. Il credito d’imposta è calcolato sul costo di acquisto dei beni che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Regime forfetario
Viene rivisto il regime forfetario, cui possono accedere determinate categorie di piccole imprese o professionisti: infatti, sono state innalzate di 10 mila euro (per le imprese) e di 15 mila euro (per le attività professionali ed equiparate) le soglie di ricavi e compensi previste per l’accesso al regime contabile ed è stato stabilito che si potrà accedere anche se nell’anno precedente sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente e assimilati ma solo se di ammontare non superiore a 30 mila euro o, se superiore a tale limite, purché il rapporto di lavoro sia cessato. Per il periodo d’imposta di inizio attività e per i 4 successivi l’imposta è ridotta al 5%, mentre la contribuzione Inps è ridotta del 35%.
Leggi l’approfondimento sul nuovo regime forfetario

Estromissione agevolata dei beni immobili e beni mobili registrati dalle società
Disciplina agevolata di assegnazione o di cessione di beni ai soci o di trasformazione in società semplice che permette di estromettere i beni dal regime di impresa beneficiando di un regime di favore rispetto a quello ordinario sia per quanto riguarda le imposte sui redditi che per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Infatti, le società che entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari all’8%. È possibile usufruire del beneficio dell’imposta sostitutiva a condizione che i soci risultino tali alla data del 30 settembre 2015. Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale
L’imprenditore individuale può, entro il 31 maggio 2016, escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, pagando un’imposta sostitutiva di Irpef e Irap.

Emissione di note di credito Iva
Cambiano le regole per l’emissione delle note di variazione in diminuzione dell’Iva. Dal 2016 sarà possibile emettere note di variazione anche per le operazioni in reverse charge e per i casi di risoluzione contrattuale per inadempimento relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, e dunque portare in detrazione l’Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali. Dal 2017 la variazione in diminuzione dell’Iva potrà essere effettuata all’apertura della procedura concorsuale.

Estensione del reverse charge
Il reverse charge ex articolo 17 del Dpr 633/1972 è esteso alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico.

Accertamento
A decorrere dal 2016 il potere di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate deve essere esercitato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo dell’attuale quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione, e quindi entro il 31 dicembre 2022 per il periodo 2016. Per il passato e cioè fino alle dichiarazioni relative al 2015 (Unico 2016) si applicheranno le vecchie regole.

Riforma sanzioni amministrative
Dal 1° gennaio 2016 entrano in vigore le nuove sanzioni amministrative e la modifica di alcuni limiti di quelle penali. In generale, tutte le sanzioni sono state ridotte, con particolare riferimento ai casi in cui il pagamento avvenga entro 90 giorni dall’originaria scadenza.

Riforma sanzioni penali
Sono stati modificati anche i limiti che disciplinano e fanno scattare le sanzioni penali per le violazioni di carattere tributario. A titolo di esempio, si riportano i nuovi limiti legati alle violazioni più importanti, da intendere come importi su base annua:

  • Omesso versamento di ritenute dovute o certificate: 150.000 euro
  • Omesso versamento di Iva: 250.000 euro
  • Indebita compensazione di crediti non spettanti: 50.000 euro
  • Dichiarazione infedele: 150.000 euro
  • ? Omessa dichiarazione: 50.000 euro

Interessi legali
È stata modificata la misura del tasso degli interessi legali che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 diventa lo 0,20% in ragione d’anno.

Canoni Rai
Per l’anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione è pari a 100 euro. È disposto che si presume la detenzione di un apparecchio nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la sua residenza. Per superare le presunzioni di possesso dell’apparecchio televisivo, a decorrere dal 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione, la cui falsità può anche comportare sanzioni penali. Il canone è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Il canone si pagherà in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica con scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre. Per il solo 2016, dopo il 1° luglio saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute fino a tale data.

Società benefit
Introdotta la figura delle società benefit per favorire la diffusione di aziende che perseguano anche una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile e sostenibile. Il «beneficio comune» deve sostanziarsi nel perseguimento di uno o più effetti positivi nei confronti di persone, comunità, territorio ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse (quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile) e ciò dovrà essere indicato nell’oggetto sociale. Il suo perseguimento dovrà essere realizzato mediante un sostanziale bilanciamento tra l’interesse dei soci e quello di coloro ai quali è indirizzata l’attività sociale e dovrà essere evidenziato in una relazione annuale che riporti una valutazione complessiva degli effetti generati sull’ambiente interno ed esterno. Una società già esistente potrà diventare una società benefit modificando l’atto costitutivo e lo statuto. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «società benefit» o l’abbreviazione «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni. Non sono previsti vantaggi fiscali e/o finanziari, ma soltanto una visibilità legata al beneficio comune.

Rivalutazioni
Prorogata di un anno la possibilità di rivalutare fiscalmente il valore delle partecipazioni societarie e dei terreni posseduti da privati. La rivalutazione riguarda i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2016, e richiede l’effettuazione della perizia ed il pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2016. Le aliquote delle imposte sostitutive sono state aumentate all’8% sia per le partecipazioni sia per i terreni. Proroga di un anno anche per le rivalutazioni dei beni d’impresa, che potranno rivalutare i beni strumentali e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014. La rivalutazione può essere effettuata nel bilancio dell’esercizio 2015 e richiede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. In questo caso, le imposte sostitutive sono versate in un’unica soluzione entro il mese di giugno 2016.

Card giovani
Dal 2016 tutti i cittadini italiani o europei residenti in Italia che compiono 18 anni riceveranno una carta elettronica con importo massimo di 500 euro per il 2016 da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’acquisto di libri, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo dell’ISEE.

Comunicazioni varie

Documenti da eliminare
Considerando che per legge esiste una prescrizione ordinaria di dieci anni, a cui sono riferibili tutte le obbligazioni per le quali la legge non specifica qualcosa di diverso, chiunque intenda eliminare documenti di qualsiasi natura potrà farlo avendo come “termine di distruzione” l’anno 2005 e conservando ancora i documenti dal 2006 in avanti; è ovvio che se, per un determinato anno, esiste una controversia (fiscale o di altro genere), nessuna distruzione documentale dovrà essere eseguita per tale anno.

Inventario 2015
Come più volte ricordato in altre occasioni, le imprese sono invitate a trasmetterci l’inventario dettagliato al 31/12/2015 riguardante: prodotti, merci, materie prime, materiali, lavori in corso di esecuzione. L’inventario dovrà essere eseguito analiticamente; tuttavia, i beni possono essere raggruppati per categorie omogenee per natura e valore, avendo riguardo a proprietà e caratteristiche merceologiche; per quanto riguarda il valore, esistono diversi criteri di valutazione, anche se il più utilizzato è quello del costo di acquisto (al netto di Iva): ricordiamo che è possibile classificare insieme beni che abbiamo un valore unitario diverso, ma contenuto in una fascia di oscillazione massima del 20%. La redazione dell’inventario è obbligatoria per tutte le imprese, a prescindere dall’attività svolta; restano esclusi soltanto gli esercenti libere professioni e gli artisti. È appena il caso di ricordare che, in caso di verifica fiscale, la mancanza dell’inventario fa scattare i presupposti per l’accertamento induttivo, con conseguenze facilmente immaginabili.

Prescrizione delle dichiarazioni fiscali (redditi e Iva)
Con il 31/12/2015 si sono prescritti gli anni di imposta fino al 2010 compreso; pertanto, nessun accertamento fiscale potrà essere eseguito per gli anni coperti da prescrizione.

Prudenza nei casi di verifica fiscale
Nei casi in cui foste soggetti ad una verifica fiscale, ricordiamo che la legge, definita “Statuto del contribuente”, prevede il diritto di farsi assistere dal consulente e di richiedere che la verifica possa svolgersi presso lo Studio di quest’ultimo: pertanto, in tale evenienza, Vi suggeriamo di contattarci immediatamente, evitando di rilasciare dichiarazioni di qualsiasi genere, che, anche se dettate da assoluta buona fede, potrebbero essere diversamente interpretate.

Tempestività su tutto
Ricordiamo inoltre:

  • in occasione della notifica o consegna di inviti, accertamenti, avvisi, cartelle, solleciti, o altri documenti aventi natura fiscale, è di fondamentale importanza la sollecitudine con la quale tali documenti verranno trasmessi allo Studio: ciò al fine di disporre del tempo sufficiente allo studio e alla discussione con Voi delle soluzioni più idonee al caso che si prospetta;
  • è importante che i documenti da registrare pervengano allo Studio mensilmente, e cioè nei primi giorni successivi al mese di riferimento, al fine di consentirci un puntuale aggiornamento delle contabilità; tale esigenza assume maggiore evidenza per i contribuenti cosiddetti “mensili”, per i quali i termini per l’aggiornamento sono estremamente ridotti;