La nuova normativa che agevola, nei rapporti tra genitori e figli, alcuni casi riguardanti l’utilizzo degli immobili destinati ad abitazioni principali
A decorrere dal 2016 cambiano alcune regole per l’applicazione dell’IMU e della TASI dovute sugli immobili destinati ad abitazione. Infatti, la nuova norma riconosce (senza che la delibera comunale debba prevederlo) la riduzione del 50% della base imponibile per il calcolo dell’IMU e della TASI sull’immobile (non di lusso) concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e utilizzato da questi come abitazione principale. L’agevolazione è concessa solo se sono rispettate determinate condizioni.
Soggetti interessati
La norma parla di “parenti in linea retta entro il primo grado”. Quindi, la concessione in comodato dell’immobile deve avvenire tra genitori e figli (il genitore concede l’immobile in comodato al figlio oppure viceversa). Se, per esempio, l’immobile concesso in comodato al figlio è in comproprietà tra i genitori, ed entrambi i genitori lo cedono in comodato, l’agevolazione opera sul 100% della base imponibile; invece, se solo un genitore lo cede in comodato per la sua quota, l’agevolazione opera sul 50% della base imponibile.
Condizioni
Le condizioni tutte indispensabili per fruire dell’agevolazione sono le seguenti:
- l’immobile oggetto del comodato deve essere di categoria non di lusso (cat. A2, A3, A4, A5, A6 e A7);
- il comodatario deve utilizzare l’immobile dato in comodato come propria abitazione principale, cioè vi deve risiedere anagraficamente e avere dimorare abituale;
- il comodante, oltre alla casa concessa in comodato, può essere proprietario solo di un’altra abitazione, che deve rappresentare la sua abitazione principale e deve trovarsi nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Vediamo alcuni esempi di situazioni che si possono verificare con riguardo alla condizione di cui al punto 3).
Rientrano nell’agevolazione le seguenti ipotesi:
- Il genitore vive in affitto a Palermo e possiede nello stesso comune un’abitazione che concede in comodato al figlio, il quale la utilizza come abitazione principale.
- Il genitore possiede, nel comune di Palermo, un’abitazione che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede, sempre nello stesso comune, un secondo immobile che concede in comodato al figlio il quale lo utilizza come abitazione principale.
Non rientrano nell’agevolazione le seguenti ipotesi:
- Il genitore possiede, nel comune di Palermo, un’abitazione che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede, nel comune di Bagheria, un secondo immobile che concede in comodato al figlio il quale lo utilizza come abitazione principale.
- Il genitore possiede, nel comune di Palermo, un’abitazione che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede, sempre nel comune di Palermo, un secondo immobile che concede in comodato al figlio (il quale lo utilizza come abitazione principale), ma possiede anche un altro immobile nel comune di Bagheria.
- Il genitore possiede, nel comune di Palermo, un’abitazione che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede, sempre nello stesso comune, altri due immobili di cui uno lo concede in comodato al figlio, il quale lo utilizza come abitazione principale.
- Il genitore possiede nel comune di Palermo un’abitazione che rappresenta la sua abitazione principale. Inoltre possiede, sempre nello stesso comune altri due immobili di cui uno viene concesso in comodato al figlio e l’altro alla figlia, i quali utilizzano ciascun immobile come abitazione principale.
- Il genitore possiede nel comune di Palermo un’abitazione e la concede in comodato al figlio, il quale la utilizza come abitazione principale. Inoltre il genitore possiede un altro immobile nel comune di Bagheria ma vive in affitto altrove.
L’agevolazione spetterà anche alle pertinenze.
Adempimenti e costi legati alla registrazione del contratto di comodato
Il genitore e il figlio devono redigere una scrittura privata di “comodato d’uso gratuito” e registrarla, entro 20 giorni dalla stipula, presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. I costi sono: imposta di registro di 200 euro e marca da bollo di 16 euro per ogni copia del contratto (devono essere almeno 2 copie). L’imposta di registro si versa con il Modello F23 (codice tributo 109T) e per la registrazione si utilizza il Modello 69. Se genitori e figli hanno già stipulato e registrato precedentemente un contratto di comodato e sono rispettati tutti i requisiti richiesti, l’agevolazione si applica per tutto il 2016, senza necessità di ulteriori adempimenti. Se, invece, non vi è alcun contratto di comodato regolarmente registrato, poiché la registrazione di un contratto di comodato deve avvenire entro 20 giorni dalla data di stipula, per godere dell’agevolazione in esame per tutto l’anno 2016 (da gennaio a dicembre), occorrerà che le parti si affrettino a stipulare il contratto e a registrarlo entro il 20 gennaio 2016; diversamente, l’agevolazione decorrerà dal giorno della stipula.
La dichiarazione IMU
Il comodante dovrà attestare i requisiti fissati dalla legge nella dichiarazione IMU relativa al 2016 (valevole anche ai fini TASI) da presentare entro il 30 giugno 2017.
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